Comunicati dall'Inail i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera a fini del calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2010
L’Inail, con l’allegata circolare n. 11 del 12 aprile scorso, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera da adottarsi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2010.
La retribuzione minima imponibile, come noto, deve essere adeguata, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera riportati nella nota in oggetto, fermo restando che i limiti minimi della medesima retribuzione devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice Istat che, per l’anno 2010, è pari allo 0,7%.
L’Istituto, oltre a ricordare i tre criteri per la determinazione della retribuzione imponibile su cui calcolare il premio, ossia la retribuzione effettiva, quella convenzionale e la retribuzione di ragguaglio, applicabili alla diverse categorie lavorative, ha indicato, in particolare, che per la generalità delle retribuzioni giornaliere effettive i limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 43,79 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico dei Fondi Pensioni Lavoratori dipendenti, in vigore all’1.1.2010, pari a € 460,97 mensili), così come stabilito nel D.L. n° 402/1981, convertito nella L. n° 537/1981.
Per l’anno in corso, pertanto, l’Inail ha fissato la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo per il settore dell’industria e per la generalità dei lavoratori dipendenti in € 43,79 al giorno e in € 1.138,54 al mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili.
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