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Nei provvedimenti proposta l'esclusione della gestione dei grandi eventi dalle competenze della Protezione Civile. Nell`Atto di indirizzo rilevato un abuso dello strumento dell`ordinanza in deroga alle disposizioni vigenti e un vulnus della potestà legislativa del Parlamento.

Archivio, Governo e Parlamento

Protezione civile: al Senato presentati disegni di legge ed una Mozione.

27 Aprile 2010
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La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha all`esame, in prima lettura, in sede referente, i seguenti disegni di legge:
– “Modifiche alla L. 225/1992 e al DL 343/2001 convertito dalla L. 401/2001 in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati”” (DDL 1723/S – primo firmatario Sen. Giuseppe Astore del Gruppo Parlamentare IdV);
– “Abrogazione del comma 5 dell`articolo 5-bis del DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile”” (DDL 2008/S – primo firmatario Sen. Luigi Zanda del Gruppo parlamentare PD);
– “Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei “grandi eventi”” nonchè norme di materia di controllo preventivo della Corte dei Conti”” (DDL 2021/S – primo firmatario Sen. Francesco Pardi del Gruppo parlamentare IdV);
– “ Modifiche alla L. 225/1992, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza”” (DDL 2045/S – primo firmatario Sen. Pietro Ichino del Gruppo parlamentare PD).
Al riguardo, le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti si concentrano sulla problematica dei “grandi eventi”” attribuiti alla competenza del Dipartimento della Protezione Civile con il DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001 (art. 5 bis, comma 5) intervenendo ad escludere la gestione dei “grandi eventi”” dalla competenza della Protezione Civile (con l`abrogazione del suddetto comma 5) ovvero per limitarne l`ambito di intervento.
Sul tema si evidenzia, inoltre, che in Aula del Senato, è stata ripresentata una Mozione (1-00244, primi firmatari i Senatori Luigi Zanda e Anna Finocchiaro del Gruppo parlamentare PD) sugli interventi di emergenza di cui all`articolo 5 della L. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”” e sul conseguente uso del potere di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente in un testo riformulato sostanzialmente analogo al precedente (si veda, al riguardo, la notizia del 26 febbraio 2010).
Nella Mozione, in premessa, viene ricordato che il DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001 ha esteso le disposizioni in tema di emergenza alla dichiarazione dei grandi eventi facendoli rientrare nella competenza del Dipartimento della protezione civile e ciò “ha reso possibile un uso distorto e strumentale del concetto di emergenza dando luogo, dal 2001 ad oggi, ad un reiterato abuso ed uso improprio dello strumento dell`ordinanza di protezione civile””.
Viene, altresì, rilevato che con norma di interpretazione autentica, il DL 90/2008, convertito dalla L. 123/2008, ha stabilito che le ordinanze aventi ad oggetto la gestione dei “grandi eventi”” non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Sulla base di quanto evidenziato, nel testo riformulato vengono espresse le seguenti ulteriori considerazioni:
– “secondo la Corte dei conti «Non qualsiasi “grande evento””, quindi, rientra nella competenza del Dipartimento della protezione civile, ma vi rientrano solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l`integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell`ambiente dai danni o dal pericolo di danni»“;
– “più in generale la Corte dei conti ricorda come «nella relazione al Parlamento sull`esercizio 2008 (Volume II, Ministeri istituzionali, pag. 159), le Sezioni Riunite di questa Corte segnalarono, tra l`altro, che “le ordinanze di protezione civile, soprattutto a partire dal 2002, hanno progressivamente esteso il loro ambito operativo con riflessi anche quantitativi sulla nuova classificazione di bilancio in ordine al “soccorso civile””. Ciò impone una riflessione, oltre che sul versante squisitamente contabile, anche su quello ordinamentale, a partire dalla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso ad uno strumento che, ex se, non dovrebbe essere considerato sostitutivo delle ordinarie procedure allorchè non siano rinvenibili situazioni realmente emergenziali e, in quanto tali, non prevedibili. Tali osservazioni riguardano in particolare l`applicazione sempre più ricorrente dell`art. 5 bis della L. 225 del 1992, che estende il regime relativo allo stato di emergenza ed al potere di ordinanza di cui all`art. 5 della L. 225/1992, anche alle ipotesi dei “grandi eventi””, relativamente ai quali la norma non dà una definizione precisa del contenuto di tale nozione e quindi dei presupposti per il ricorso alle procedure derogatorie. La genericità della previsione normativa, che consente ampia discrezionalità all`Amministrazione di qualificare singole iniziative quali “grande evento””, richiede un uso misurato dello strumento, tanto più che con norma interpretativa è stata disposta la non assoggettabilità a controllo preventivo dei predetti provvedimenti (articolo 14 del decreto-L. n. 90 del 2008). Negli anni più recenti il ricorso alle ordinanze di necessità ed urgenza è cresciuto in modo notevole; le stesse hanno riguardato eventi che, in taluni casi, appaiono svincolati da un carattere emergenziale, anche in considerazione della programmabilità delle attività connesse con iniziative destinate a concludersi in ampi archi temporali e comunque non del tutto riconducibili al concetto di “grande evento””».
Alla luce di tali considerazioni, i firmatari della Mozione propongono di “attivare le procedure necessarie per sollevare davanti alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra il Senato della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei ministri per invasione da parte di quest`ultima nella sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo, richiedendo altresì l`annullamento di tutte le ordinanze di protezione civile citate in premessa, degli atti presupposto e dei provvedimenti ad esse successivi e consequenziali“ e con l`impegno del Presidente del Senato di “provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l`attivazione del conflitto””.
Si allega il testo riformulato della Mozione.

2916-Testo riformulato della Mozione.pdfApri
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