• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • CNCE: variazione iban versamenti FNAPE
            9 Maggio 2025
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 5 al 9 maggio 2025
            9 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

DDL di Delega al Governo in materia di lavori usuranti (DDL 2100/C ed abb.) – DL 40/2010 di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere” (DDL 3350/C)

Archivio

Sintesi parlamentare n. 18 della settimana dal 26 aprile al 30 aprile 2010

26 Aprile 2010
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441 quater-D/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato a norma dell`art.74 Cost., con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Vengono riformulate le norme, già modificate in Commissione Lavoro, sull`introduzione di clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro di cui all`art.409 c.p.c., ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Viene previsto, in particolare, che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell`organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
Inoltre, in assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi sopra menzionati, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l`accordo. In caso di mancata stipulazione, entro i sei mesi successivi alla data di ocnovocazione, il Ministro con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua, in via sperimentale, fatta slava la possibilità di integrazioni e deroghe da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni.
Emendamento a firma di Parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 41/2008, 45/2008, 45/2009, 46/2009, 4/2010, 5/2010 e 10/2010.
Il provvedimento prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all`art.1, comma 3, della L.247/2007, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare.
I decreti legislativi, dovranno contenere, come precisato in corso d`esame, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell`art.17, comma 12, della L.196/2009 (finanziaria 2010) volta a prevedere che, qualora nell`ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di prioritari, in ragione dei requisiti agevolati e, a Caritas degli stessi, della data di presentazione della domanda nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa. In corso d`esame è stato aggiunto, altresì un criterio riguardante l`organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, da attuarsi ai medesimi principi semplificazione e snellimento.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare, viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
In materia di orario di lavoro, vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`art. 55-septies (sui controlli sulle assenze per malattia) del D.Lgs 165/2001, sulle “Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””.
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso.
La Commissione suddetta, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, è composta dal Direttore dell`Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell`articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l`accordo tra le parti la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Viene, altresì, precisato che se il tentativo di conciliazione è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Con altra norma viene previsto che il tentativo di conciliazione da espletarsi previamente al ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, presso la commissione che ha adottato l`atto di certificazione, previsto dall`art.80 (sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione), comma 4, del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è obbligatorio.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c.
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell`articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell`arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell`arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (norma modificata in corso d`esame).
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento, nonchè, come precisato in corso d`esame, dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene, inoltre, previsto che in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato ( art. 412 c.p.c., come modificato dalle disposizioni del testo e art. 412-quater c.p.c.), solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università pubbliche e private e fondazioni universitarie), individuati dall`articolo 76 del D.Lgs 276/2003. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro (norma modificata ed integrata dall`emendamento di cui sopra).
Viene modificato anche l`articolo 420 c.p.c., sull`udienza di discussione della causa, con la previsione che il giudice nell`udienza il giudice oltre ad interrogare le parti presenti e tentare la conciliazione della lite, formula alle stesse una proposta transattiva. Inoltre, la mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva suddetta senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Con altra norma viene modificato l`art. 79 (sull`efficacia giuridica della certificazione del contratto di lavoro), del D.Lgs. 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e m ercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003), prevedendo, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6 della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (come specificato in corso d`esame), ovvero dalla comunicazione, anch`essa in forma scritta (come specificato in corso d`esame), dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L`impugnazione è inefficace se non è seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l`arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l`accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
La disposizione si applica anche:
– ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
– al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all`art.409, numero 3 del Codice civile;
– al trasferimento ai sensi dell`articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
– ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli art. 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
– ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs suddetto e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data.
– alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell`art.2112 del Codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
– ad ogni altro caso in cui, compresa l`ipotesi di somministrazione irregolare di cui all`art.27 del D.Lgs 276/2003, si chieda la costituzione o l`accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto di verso dal titolare del contratto.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un`indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell`ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell`art. 8 della L.604/66.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l`assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell`ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell`indennità è ridotto alla metà.
Le disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Viene disposta la modifica dell`art.13 (diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili), del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Viene previsto, in particolare, che il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
– l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata all`accertamento degli illeciti.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, viene diffidato il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido, ai sensi dell`art. 6 della L.689/81 (modifiche al sistema penale), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. Il pagamento dell`importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
L`adozione della diffida interrompe i termini di cui all`art.14 (contestazione e notificazione) della L.689/81 e del ricorso al Comitato regionale per i rapporti regionali di cui all`art. 17 del D.Lgs 124/2004, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti.
Nel caso da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale suddetto produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Viene prevista, infine, l`estensione agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Modificato, inoltre, il D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene riformulato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Per i rapporti di collaborazione viene previsto che l`omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all`art.2, comma 26, della L.335/95, configura l`ipotesi di omesso versamento di cui ai commi 1/bis 1/iter e 1/quattr` dell`art.2, del D.L. 463/83, convertito dalla L.638/83, in cui si prevede, tra l`altro, la reclusione fino a tre anni e multa per il datore di lavoro a meno che lo stesso non provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.
In materia di contribuzione figurativa viene disposto che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all`importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l`evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
In relazione alla contribuzione figurativa per periodi di malattia, con una norma di modifica del D.Lgs 564/96, viene previsto che il limite dei ventidue mesi non si applica, a partire dall`insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell`art. 8 della L. 222/84, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando, come precisato in corso d`esame, che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell`ente previdenziale.
Con altra norma sono prorogati alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare, per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Al riguardo, per l`attuazione della delega viene previsto il termine di 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento (la L.247/07 prevedeva originariamente un termine di 12 mesi).
Vengono previste numerose modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003.
In particolare, vengono modi ficati gli articoli 4 e 5 sulle agenzie per il lavoro e l`articolo 6 sui regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione, previsti tra l`altro, per le Università, i Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane, le Camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e partiari, le Associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che possono svolgere l`attività per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e gli enti bilaterali (che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare anch`essi tramite associazioni territoriali e società di servizi controllate).
Sono, altresì, autorizzati a svolgere attività di intermediazione i gestori di siti internet a condizione che la svolgano senza finalità di lucro e fermo restando l`invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro, nonchè a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.
I soggetti suddetti, ad eccezione di Comuni, Camere di commercio ed istituti scolastici, sono autorizzati allo svolgimento dell`intermediazione previa comunicazione al Ministero del Lavoro dell`avvio dell`attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti. Gli stessi vengono inoltre inseriti in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Per quanto riguarda i Comuni, le Camere di commercio e gli istituti scolastici suddetti, viene precisato che, in attesa delle normative regionali, quelli che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed il Ministero stresso provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione ad iscriverli in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Viene, altresì, disposto che le università e le fondazioni autorizzate a svolgere l`attività d`intermediazione, devono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro secondo le modalità previste con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti internet dell`ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resta fermo l`obbligo di invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 12 sul versamento ad un apposito fondo bilaterale da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l`attività di somministrazione.
Modificato anche l`articolo 13 sulle misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, con cui si disciplinano le attività consentite alle agenzie si somministrazione del lavoro al fine di garantire l`inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. Al riguardo viene precisato che le agenzie suddette sono autorizzate ad operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie con i Comuni Province, Regioni, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro.
In corso d`esame è stata introdotta, inoltre, una norma in materia di apprendistato, con cui si prevede che, fermo restando quanto stabilito dall`articolo 48 del D.Lgs 276/03 sull`apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ivi compresa la necessaria intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, sentite le parti sociali, l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L.296/2006 si assolve anche nei percorsi di apprendistato previsti dall`articolo 48 medesimo.
In materia di collaborazioni coordinate e continuative viene disposto che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007) e che, successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbia offerto anche l`assunzione a tempo indeterminato (come modificato in corso d`esame) è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri relativi al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell`impresa, all`anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti indicati nell`art.8 della L. 604/66 (sui licenziamenti individuali).
Il disegno di legge, che nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Lavoro, passa ora alla lettura del Senato.
– DDL su “Norme per l`estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall`applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali”” (DDL 2100/C ed abb.).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1, commi 2 e 3
A seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio, le disposizioni in materia di collaboratori in regime di monocommittenza sono state modificate. In particolare, viene determinata la quantificazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall`applicazione dell`art.2116 del Codice civile – con cui si prevede che le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore d`opera anche quando l`imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative – anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione sperata presso l`INPS, di cui all`art.2, comma 2, L.335/95 (sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), purchè versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell`obbligazione contributiva.
Viene, altresì, prevista la graduazione dell`aumento dell`aliquota aggiuntiva di cui all`art.7, del DM 12 luglio 2007, sulla tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, determinata nella misura dello 0,25 per il 2010, dello 0,26 per il 2011 e dello 0,27 per il 2012.
è, inoltre, disposto che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri dall`applicazione dell`art.2116 del Codice civile, sopra menzionati e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni della norma stessa, fatta salva l`adozione dei provvedimenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all`art. 11, comma 3, lettera l), della L.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), procede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, alla rideterminazione dell`aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall`attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
Emendamento approvato ai sensi dell`art.86, comma 4 bis, del Regolamento della Camera dei Deputati
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2010, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali presenta alle Camere una relazione sull`andamento della gestione delle risorse riferite all`anno in corso relative ai trattamenti di sostegno al reddito, con particolare riguardo all`andamento delle erogazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.
Emendamento a firma di parlamentari
< /o:p>
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 16/2010.
Il testo prevede, in particolare, misure a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. Al riguardo viene disposto lo svolgimento, entro 60 giorni dall`entrata in vigore della legge, di un monitoraggio da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sullo stato di attuazione, per l`anno 2009 e per il primo semestre dell`anno 2010, delle disposizioni di cui all`art.19, comma 2 del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, con cui si prevede, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui e nei soli casi di rapporti di fine lavoro, il riconoscimento di una somma liquidata in un`unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l`anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all`art.61, comma 1, del D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L.30/2003.
In esito al monitoraggio il Ministro è autorizzato a procedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, nonchè come previsto in corso d`esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle disposizioni suddette e all`eventuale integrazione (come modificata in corso d`esame) delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell`entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 del citato art. 19 del DL 185/2008 (norma modificata in corso d`esame).
Viene precisato, altresì, che l`art.2116 del Codice civile – con cui si prevede che le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore d`opera anche quando anche quando l`imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative – si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione sperata presso l`INPS, di cui all`art.2, comma 2, L.335/95 (sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), purchè versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell`obbligazione contributiva.
Viene, inoltre, incrementata, sino alla misura di 0,25 punti percentuali, l`aliquota aggiuntiva di cui all`art.7, del DM 12 luglio 2007, sulla tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
Altre norme del testo riguardano misure previdenziali in favore degli operai agricoli e l`istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito, dell`occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente da imprese assicuratrici.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441 quater-D/C).
La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo rinviato alle Camere dal Capo dello Stato per una nuova deliberazione a norma dell`art.74 della Costituzione.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 31, comma 9 e comma aggiuntivo
Vengono modificate le norme sulla risoluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro.
In particolare, riguardo alla possibilità per le parti contrattuali di introdurre, in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`art.409 c.p.c., clausole compromissorie di cui all`art.808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, viene disposto che la clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell`organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
Inoltre, in assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi sopra menzionati, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l`accordo. In caso di mancata stipulazione dell`accordo, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni.
Emendamenti del Relatore ed a firma di parlamentari
Articolo 32
In relazione alla norma sull`impugnazione del licenziamento di cui all`art.6 della L.604/65, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, viene specificato che tale comunicazione è in forma scritta.
Emendamento del Relatore
Articolo 50
Viene integrata la norma relativa all`accertamento dalla natura subordinata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, prevedendo che è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità, il datore di lavoro che, oltre ad aver offerto, entro il 30 settembre 2008, un contratto di lavoro subordinato, offra, successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, anche l`assunzione a tempo indeterminato.
Emendamenti a firma di parlamentari
Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.
– Decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 recante “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione, nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi”” (DDL 3350/C).
Le Commissioni Finanze e Attività Produttive hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene modificata la norma recante disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali. In particolare, viene esteso l`obbligo di comunicazione, a partire dal 1 maggio 2010, da parte dei soggetti tenuti nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, dell`Agenzia delle entrate, dell`INPS e dell`INAIL oltre che delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all`estero della sede sociale delle società anche delle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d`azienda, fusioni e scissioni societarie.
Viene, inoltre, stabilito che, fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall`Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonchè dei crediti vantati dall`Istituto medesimo per prestazioni di natura sanitaria ai sensi dell`art. 4, co. 12, della L. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è effettuato a mezzo ruolo con le modalità previste dal DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Viene, altresì, abrogata con effetto dal 1 gennaio 2011 la disposizione contenuta del Dlgs 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) con cui si prevede che la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 3
Viene integrata la norma contenente disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte con la previsione, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, della chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti da oltre 10 anni per le quali risulti soccombente l`Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato mentre le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell`articolo 16, comma 3, della L.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 4
Viene integrata la norma istitutiva del Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori con il riconoscimento del contributo per l`acquisto di gru a torre nel settore dell`edilizia anche nel caso in cui il suddetto acquisto avvenga tramite locazione finanziaria e si prevede che il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell`acquirente ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
Viene, inoltre, precisato che qualora l`acquirente sia un`impresa, i contributi previsti dalla norma sono fruibili nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell`accesso al finanziamento nell`attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
Con riferimento alla norma istitutiva presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali ed, in particolare, alla quota non superiore al 50% delle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l`opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”” da trasferire nel Fondo viene stabilito che tale quota deve essere utilizzata come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all`80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici.
Con riguardo all`utilizzo della quota di finanziamento statale residua all`esito della destinazione delle risorse per le finalità indicate dalla norma, viene stabilito che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall`avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Le somme restituite sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. Le somme riassegnate sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonchè sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 5
Viene, interamente riformulata la norma che modifica l`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie. Al riguardo, viene previsto che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell`attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all`efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra l`altro:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell`edificio.
Inoltre, nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell`interessato all`amministrazione comunale dell`inizio dei lavori, possono essere eseguiti, tra l`altro, senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 ivi compresa l`apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L`interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera
a), i dati identificativi dell`impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l`interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all`amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l`impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi indicati dalla norma l`interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all`articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/2006, convertito con modificazioni dalla L. 80/2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).
Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all`interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.
La mancata comunicazione dell`inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l`intervento è in corso di esecuzione.
Emendamento a firma di parlamentari
Il testo, in particolare, al fine di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell`imposta sul valore aggiunto, introduce l`obbligo di comunicare telematicamente all`Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cd. “black list“ individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell`economia e delle finanze 21 novembre 2001. Tale obbligo può essere escluso, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze, per alcuno dei paesi cd. “black list“ ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi e può essere esteso con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi non cd. “black list“ nonchè a specifici settori dell`attività e a particolari tipologie di soggetti. Per i medesimi fini è stabilito che a partire dal 1 maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all`estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all`art. 9 del DL 7/2007, convertito dalla L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell`istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, dell`Agenzia delle entrate, dell`INPS e dell`INAIL (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Sempre al fine di potenziare il contrasto all`evasione, sono previste una serie di disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte intervenendo sulla disciplina della notifica delle sentenze e delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell`ambito della conciliazione giudiziale e dell`accertamento con adesione. è, inoltre, previsto che le società di riscossione delle entrate degli enti locali di cui all`art. 53 del Dlgs 446/1997 (Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive) che si trovino in stato di crisi possano accedere di diritto, su domanda delle medesime, alle misure di cui al DL 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), quali l`ammissione immediata all`amministrazione straordinaria ed il concordato (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Il testo prevede, inoltre, l`istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda nei settori in crisi dell`efficienza energetica anche con riferimento al parco immobiliare esistente (inciso inserito in corso d`esame), della eco compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell`evasione ai sensi del medesimo decreto legge, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l`anno 2010. Con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e verrà prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Con ulteriore decreto verranno, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d`impresa di cui all`art. 1, comma 847, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), disponibili nel bilancio relativo all`anno finanziario 2010, con riguardo ad una serie di finalità, tra cui: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie ed interventi per il settore dell`alta tecnologia.
Viene, inoltre, prevista l`istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali, volto al finanziamento delle opere infrastrutturale nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, una quota non superiore al 50% delle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l`opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”” disposta dal decreto da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all`esito della destinazione delle risorse per le finalità prescritte dalla norma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell`ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Viene, altresì, disposta la modifica dell`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie (norma riformulata dall`emendamento di cui sopra).

Il decreto legge, che scade il 25 maggio, passa ora all`esame dell`Aula.

Share

Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.

Archivio

Sintesi parlamentare n. 18 della settimana dal 26 aprile al 30 aprile 2010

26 Aprile 2010
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro