Qualora vengano concordate o comunque erogate per la trasferta somme eccedenti rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, tali somme non dovranno comunque essere soggette ad imposizione fiscale e contributiva fin tanto che non si raggiungano i limiti di cui all'art. 51 del TUIR
Il Ministero del Lavoro, con una nota dei giorni scorsi, è intervenuto nuovamente a chiarire la natura degli emolumenti erogati ai lavoratori subordinati quali indennità di trasferta ed eccedenti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
A tal proposito, con la risposta ad un interpello formulato dalla Confartigianato del 2 aprile scorso, il Dicastero era già intervenuto sulla questione lasciando però aperti alcuni dubbi circa la natura di tali erogazioni soprattutto nell’ambito della contrattazione individuale.
In tale occasione, infatti, era stato sottolineato che le indennità erogate a titolo di trasferta, eccedenti le statuizioni stabilite al livello nazionale, pur configurando una deroga in melius del trattamento retributivo del lavoratore e pertanto pienamente legittime, devono garantire il rispetto delle norme fiscali e l’osservanza di quanto previsto circa l’obbligo di deposito degli accordi collettivi che determinano gli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti contributivi, da effettuarsi presso la competente sede della Direzione provinciale del Lavoro.
Deve, infatti, riconoscersi, aveva sottolineato il dicastero, la natura retributiva delle indennità corrisposte ai lavoratori in trasferta per la parte che eccede i limiti individuati dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) e, pertanto, per tale eccedenza, l’indennità di trasferta non dovrà essere soggetta ad esenzione in quanto concorre a formare reddito.
La nota distingueva però tali eccedenze tra quelle previste dalla contrattazione di secondo livello, per le quali vige la predetta regola, da quelle previste dagli accordi individuali, per le quali pareva doversi applicare la disciplina del “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari). In tal caso, aveva concluso il Ministero, l’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva deve essere considerata alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva.
Con le precisazioni che il Ministero ha fornito nella nota in oggetto, si è voluto invece chiarire che, in ogni caso, qualora vengano concordate o comunque erogate per la trasferta somme eccedenti rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, a fronte di un maggiore disagio o di maggiore onerosità della trasferta stessa, tali somme non dovranno comunque essere soggette ad imposizione fiscale e contributiva fin tanto che non si raggiungano i limiti di cui all’art. 51 del Tuir che rende esenti le somme nei limiti di € 46,48 al giorno in Italia e di € 77,47 all’estero.
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