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Nel testo assegnato alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia previste modifiche al Dlgs163/2006 tra cui l`istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e l`utilizzo di modelli standard per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione alle gare.Prevista l'istituzione presso le prefetture delle cd. white list

Archivio, Governo e Parlamento

Prevenzione e repressione della corruzione e dell`illegalità nella P.A: esame al Senato.

11 Maggio 2010
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è stato assegnato in prima letturaalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia delSenato, il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione”” (DDL 2156/S – Relatori rispettivamente il Sen. Lucio Malan e il Sen. Alberto Balboni del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento che contiene misure per la prevenzione del fenomeno della corruzione nell`azione amministrativa, si compone di tre capi corrispondenti ad altrettanti interventi di contrasto all`illegalità nel settore pubblico.
misure per la trasparenza dell`attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione
In materia di appalti, viene, in particolare, prevista – attraverso una modifica all`art. 7 del Dlgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) – l`istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici contenente, tra l`altro,bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni, imprese partecipanti, impiego della mano d`opera e relative norme di sicurezza, anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Tale banca, inoltre, acquisisce tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisititi di ordine generale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesta negli appalti pubblici.
Con altra disposizione viene integrato l`art. 74 (“Forma e contenuto delle offerte””) del citato Codice appalti, stabilendo che le stazioni appaltanti richiedono l`utilizzo di appositi moduli, predisposti sulla base di modelli standard – definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l`avviso dell`Autorità – per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale, nonchè dei requisiti di ordini economico-finanziario e tecnico-organizzativi per gli appalti di servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Viene, altresì, istituito presso ogni prefettura, un elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list), a cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. Spetterà alle prefetture effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell`impresa dall`elenco. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, della Semplificazione normativa, dell`Interno, della Giustizia, delle Infrastruture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico – da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – verranno definite le modalità per l`istituzione e l`aggiornamento dell`elenco stesso, nonchè per l`attività di verifica. Al riguardo, viene chiarito che stazioni appaltanti acquisiscono d`ufficio la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall`articolo 10 della legge 575/1965 (sulle “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””).
Con una modifica all`art. 17 (“Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza“) del Dlgs. 163/2006, i dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni vengono individuati quali soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture “ segreti“, ovvero “eseguibili con speciali misure di sicurezza””.
Tra le altre misure “anticorruzione””, prevista anche la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all`articolo 5 della Convenzione dell`Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell`ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116. A tal fine, ciascuna amministrazione centrale elabora e trasmette i propri piani d`azione, mentre la Rete nazionale anticorruzione – composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione – fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l`idoneità degli strumenti adottati per: prevenire e combattere la corruzione, definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate, monitorare l`effettiva attuazione dei singoli piani di azione.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è, altresì, istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione.
Presso l`Osservatorio è, a sua volta, istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per quanto concerne, poi, la disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè del sito informatico presso l`Osservatorio la stessa viene demandata al regolamento attuativo di cui all`art. 5 del Codice dei contratti pubblici. Lo stesso regolamento deve prevedere archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per gli atti scaduti, stabilendo il termine massimo di conservazione degli atti, nonchè un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Viene, inoltre, disciplinato l`obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, tra cui, quelli che hanno ad oggetto: autorizzazioni o concessioni, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, scelta del contraente per l`affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta di cui al Dlgs. 163/2006 (Codice degli appalti). Viene demandato ad uno o più regolamenti successivi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l`individuazione delle concrete modalità di pubblicazione.
Viene, infine, specificato che restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice appalti.
diposizioni in materia di controlli negli enti locali
Viene modificato il Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali (Dlgs. 267/2000) con la previsione di specifiche disposizioni relative a: “tipologia dei controlli interni“, “controllo di regolarità amministrativa e contabile“, “controllo strategico“ e “controlli sulle società partecipate“. Con riferimento a tale ultima fattispecie, l`ente locale è chiamato a definire un sistema di controlli sulle proprie società partecipate. In particolare, l`amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a: rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di dette informazioni, l`ente locale effettua un monitoraggio periodico sull`andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell`ente. I risultati complessivi della gestione dell`ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.
Viene, altresì, disciplinato il controllo sulla qualità dei servizi, prevedendo che tale tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall`ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalità definite in base all`autonomia organizzativa dell`ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell`utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Con apposita norma, viene stabilito che l`obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi si applica solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province.
Con una modifica all`art. 151 (“Principi in materia di contabilita””`) del Testo Unico enti locali, viene, in particolare, previsto che nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e che siano esecutivi con l`apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il parere di congruità deve essere rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l`attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
disposizioni per la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione
Il testo conferisce una delega al Governo ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge – un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto “fallimento politico”” che consiste nell`applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di rimozione di cui all`articolo 126 della Costituzione, con conseguente incandidabilità ad alcuna carica elettiva a livello locale, regionale o nazionale. Tra i principi di delega viene indicato, anche, la previsione di un termine di durata dell`incandidabilità.
Vengono, inoltre, ampliati i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali previsti dall`art. 141 del testo Unico Enti locali, con l`introduzione della fattispecie di omessa deliberazione – da parte dell`ente – della deliberazione di dissesto finanziario.
Con un`apposita modifica al DPR 361/1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) e al DPR 533/1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica), vengono stabilite ulteriori condizioni di ineleggibilità all`ufficio di Deputato e di Senatore, limitatamente ai cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici.
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