Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 29 aprile scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni
Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, di riparto delle risorse per le annualità 2007-2008, di una quota annua del Fondo per l`occupazione per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati, ai sensi dell`articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Approfondimenti:
L`art. 6, comma 4, della L. 53/2000 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta””`, in materia di congedi per la formazione continua, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, provvede annualmente, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, a ripartire fra le Regioni una quota annua del Fondo per l`occupazione di cui al DL 148/1993 convertito in L. 236/1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell`occupazione””.
Alla luce di tale disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso in data 15 febbraio 2010 e diramato il 17 febbraio, lo Schema di decreto ministeriale in oggetto, ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza.
Le Regioni hanno espresso sul testo parere favorevole.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall`articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per l`anno 2008.
Approfondimenti:
L`art. 1, comma 4, del D.Lgs 56/2000 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell`articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133“, stabilisce che i trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario soppressi dalla medesima norma sono compensati con la compartecipazione regionale all`imposta sul valore aggiunto (IVA), all`accisa sulle benzine e con l`aumento dell`aliquota dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con specifico riguardo alla compartecipazione regionale all`IVA, l`art. 2, comma 4 della medesima legge stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri specificatamente previsti: a) la quota di compartecipazione all`IVA; b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale; c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Alla luce di tale disposizione, il Ministero dell`economia e delle finanze ha trasmesso con nota n. 32956 del 23 dicembre 2009 (allegata all`atto), inviata in data 7 gennaio 2010, lo Schema di decreto in oggetto, ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell`accesso al finanziamento nell`attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
Approfondimenti:
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono state individuate le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell`accesso al finanziamento nell`attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009 che individua le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, al fine di porre rimedio alle difficoltà provocate all`economia reale dalla crisi finanziaria mondiale.
Successivamente, si è inteso modificare il Decreto di cui sopra a fronte della necessità di impartire specifiche direttive alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea per la tutela della concorrenza.
A tal fine, il Ministro per le politiche europee con nota 1331/GAB del 19 gennaio 2010 ha trasmesso lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza. Con successiva nota 1541/GAB del 23 aprile 2010 (allegata all`atto), trasmessa in data 26 aprile, è pervenuta una versione aggiornata dello Schema priva degli articoli 4 (Aiuti sotto forma di garanzia) e 5 (Clausola sospensiva).
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa sul testo aggiornato.
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Argomento:
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, inerente “Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari”” con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Approfondimenti:
L`art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell`articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421“, prevede che nell`ambito dei programmi regionali pluriennali per la realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all`art. 20 della L. 67/1988 (Legge finanziaria per il 1988), il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze e d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell`arco pluriennale degli interventi, l`accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie
Alla luce di tale disposizione, il Ministero della salute ha trasmesso in data 29 marzo 2010 l`Accordo di programma in oggetto, ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza ed in data 31 marzo 2010 il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato il nulla osta all`espressione dell`intesa.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa.
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Argomento:
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo per il settore degli investimenti sanitari”” con la Regione Marche.
Approfondimenti:
Sulla base dell`art. 5-bis del Dlgs 502/1992 di cui sopra, anche per la Regione Marche, il Ministero della salute ha trasmesso in data 29 marzo 2010 l`Accordo di programma in oggetto, ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza ed in data 31 marzo 2010 il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato il nulla osta all`espressione dell`intesa.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa.
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Argomento:
Parere sulla Relazione Generale al Parlamento, per gli anni 2005-2008, sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali.
Approfondimenti:
L`art. 37 del D.Lgs 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59“ che disciplina l`attività di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, stabilisce che il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una Relazione generale sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati.
Alla luce di tale disposizione, il Ministro dello Sviluppo economico ha trasmesso, in data 24 febbraio 2010, la Relazione in oggetto ai fini dell`acquisizione del relativo parere della Conferenza.
Le Regioni hanno espresso parere favorevole sulla Relazione.
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Argomento:
Protocollo d`intesa tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè per il recupero della sua competitività sul piano internazionale.
Approfondimenti:
L`art. 1, comma 1228 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), modificato dalla L. 69/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile””, stabilisce che per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e gli Enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo, autorizzando, a tal fine, la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Alla luce di tale previsione normativa, è stato predisposto dalle Regioni uno Schema di protocollo d`intesa frutto di un lavoro congiunto tra le Regioni ed il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo successivamente modificato con alcuni rilievi emersi nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 15 dicembre 2009.
Il provvedimento è stato iscritto all`ordine del giorno della seduta della Conferenza del 27 gennaio 2010 poi non tenutasi.
Successivamente, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha ritrasmesso in data 4 febbraio 2010 lo Schema di protocollo in oggetto, riformulato tenuto conto delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell`economia e delle finanze diffuse in data 28 gennaio 2010.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa, con la richiesta di apportare alcune modifiche al Protocollo riportate in un documento (allegato all`atto).
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Argomento:
Intesa sullo Schema di regolamento recante “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale“, proposto dal Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell`art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Approfondimenti:
L`art. 75, comma 3, del D.Lgs 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”” prevede che le prescrizioni tecniche necessarie all`attuazione delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall`inquinamento e di gestione delle risorse idriche contenute nella parte terza del provvedimento, sono stabilite negli Allegati al decreto nonchè con uno o più regolamenti modificativi dei suddetti Allegati, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Alla luce di tali disposizioni, il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso in data 4 febbraio 2010 il regolamento in oggetto, in materia di classificazione delle acque superficiali, al fine di dare attuazione alla Direttiva 2000/60/CE istitutiva di un quadro per l`azione comunitaria in materia di acque.
Successivamente, il Ministero dell`ambiente ha ritrasmesso in data 22 febbraio 2010 lo Schema di regolamento in oggetto, riformulato tenuto conto delle modifiche apportate al testo in accordo con le Regioni e le Province autonome nella riunione tecnica del 18 febbraio 2010.
Le Regioni hanno espresso positivo avviso sull` Intesa.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica“, che sostituisce il decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201), da emanare ai sensi dell`art. 7, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Esiti: Rinvio
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Conferenza Unificata:
Argomento:
Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l`anno 2010.
Approfondimenti:
Secondo quanto previsto dalla tabella C della legge finanziaria 2010, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta essere, per l`anno 2010, pari ad euro 185.289.000,00 di cui 100.000.000,00 da ripartire per interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli Enti locali.
Con nota del 29 aprile 2010 il suddetto stanziamento è stato ridotto di euro 1.806.709 per il corrente anno, in attuazione dell`articolo 10 lettera b) del decreto legge 1/2010, convertito dalla legge 30/2010 (recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).
Sulla suddetta decurtazione è stato, poi, chiarito dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia che la parte di riduzione del Fondo è a carico solamente dello Stato.
Alla luce di tali disposizioni, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Intesa.
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Argomento:
Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonchè il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l`anno 2009.
Approfondimenti:
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall`art. 19, comma 3, del decreto legge 131/2003, convertito dalla legge 248/2006. Una parte delle risorse, previste in tale fondo, e fino 40.000.000,00, vengono destinate dal decreto del 12 maggio 2009 del Ministro per le pari opportunità alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al riguardo, il Ministro per le pari opportunità ha trasmesso alla Conferenza lo Schema di intesa in cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonchè il monitoraggio degli interventi da realizzare.
Su tale Schema, modificato in accoglimento delle osservazioni delle Regioni, è stata raggiunta l`intesa in Conferenza.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministero per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell`articolo 9 della legge 53/2000, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 38.
Approfondimenti:
Lo Schema è stato predisposto in base all`art.9 della L.53/2000 sul sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, che rinvia ad un successivo decreto la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti erogati annualmente, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, in favore di datori di lavoro privati, che stipulino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azioni positive:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
Nello Schema viene previsto, tra l`altro, che i progetti di cui all`art.9, comma 1, della L.53/2000 (flessibilità, reinserimento ed interventi innovativi) possono essere finanziati per un importo massimo di 500 mila euro, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle azioni positive sopra elencate.
Vengono, inoltre, individuati i soggetti finanziabili, tra cui datori di lavoro privati che esercitano attività d`impresa anche in forma collettiva (società), i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, nonchè datori di lavoro privati non esercenti attività d`impresa, a condizione che siano iscritti in pubblici registri. Destinatari dei progetti suddetti sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori, ovvero con a carico persone disabili ovvero non autosufficienti, o persone affette da documentata infermità. Tra i soggetti destinatari sono altresì compresi, alle stesse condizioni, i soci lavoratori, i lavoratori in somministrazione, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purchè compatibile con la tipologia e la durata dell`azione proposta con la domanda di finanziamento.
Nel testo vengono disciplinati altresì i progetti di cui all`art.9, comma 3 della L.53/2000, in cui si prevede l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali, per un importo massimo finanziabile di 35.000 euro annui ed una durata massima, riferita alla coppia genitoriale, di 12 mesi anche frazionabili nell`arco di 24 mesi.
Altre norme attengono, inoltre, alle modalità e termini di presentazione dei progetti, alle condizioni di ammissibilità, alla Commissione tecnica di valutazione, ai criteri di valutazione e selezione dei progetti, alle graduatorie, ed alle modalità di erogazione del contributo, suddiviso in due quote, la prima pari al 40%, corrisposta a titolo di anticipo dopo l`accoglimento della domanda, la seconda pari al restante 60%, a conclusione delle azioni programmate in rapporto alle spese sostenute certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione di apposita relazione.
ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo Schema, con la raccomandazione di attivare un tavolo istituzionale stabile tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di conciliazione.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell`art. 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Approfondimenti:
L`art. 26 del decreto legge 112/2008 (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””), convertito dalla legge 133/2008, contiene disposizioni volte a razionalizzare gli enti pubblici non economici, c.d. “tagli enti””. In attuazione di tale articolo è stato emanato il suddetto DPR con il quale vengono, in particolare, riordinati gli enti “aventi compiti in materia di politiche sociali“ (art. 2) e sul quale le Regioni, l`Anci, l`Upi e l`Uncem hanno espresso avviso favorevole.
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Argomento:
Parere sulla proposta per una metodologia di calcolo dell`intensità di aiuto in forma di garanzia da notificare alla Commissione europea – Trasparenza degli aiuti – articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea recante disposizioni generali di esenzione per categoria.
Approfondimenti:
Il Regolamento CE n. 800/2008 – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) – detta, in particolare, all`art. 5 disposizioni sulla “trasparenza degli aiuti””. Tra le categorie di aiuto considerati “trasparenti”” vengono menzionati, tra l`altro: gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi; gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l`equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; gli aiuti concessi nell`ambito di regimi di garanzia; gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia
applicabile non venga superata. Non sono, invece, considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto: gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio; gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, con alcune eccezioni. Una disciplina specifica riguarda gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili.
Alla luce di tali disposizioni, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.
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Argomento:
Parere sulle delibere CIPE n. 51 del 26 giugno 2009 relativa alla “Legge n. 443/2001 – Interventi Fondo infrastrutture – Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009“ e n. 52 del 15 luglio 2009 relativa alla “Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013.
Esiti: Rinvio
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Argomento:
Parere sul Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013.
Approfondimenti:
L`art. 24 della legge 400/1988 (“Disciplina dell`attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri””) contiene una delega al Governo ad emanare norme per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica. In attuazione di tale disposizione è stata, poi, emanata la legge 322/1989 (“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell`Istituto nazionale di statistica””) che all`art. 13 disciplina il “Programma statistico nazionale”” (PSN), contenente le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi. Il programma, di durata triennale, è predisposto dall`ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell`informazione statistica ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. Con l`intesa conseguita, il 25 marzo 1993, tra la Conferenza Stato-Regioni e l`Istituto Nazionale di Statistica è stata prevista la consultazione della Conferenza medesima prima dell`adozione del Programma Statistico Nazionale.
Successivamente l`atto 861, del 14 luglio 2005, della Conferenza unificata ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente (formata da ISTAT, Regioni, l`Anci, l`Upi e l`Uncem), in materia di statistica e ha confermato la validità dell`intesa sancita nel 1993.
Conformemente alle suddette disposizioni, l`Istat ha predisposto il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 che è stato approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell`informazione statistica, e poi, inviato alle Regioni e agli Enti locali che hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni (parere allegato all`atto). Nel parere, in particolare, viene richiesto un maggiore coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti e un maggiore coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali in sede di programmazione del PNS. Tra le criticità individuate nel suddetto parere si evidenzia la seguente: “l`area del federalismo fiscale impone che le informazioni oggi detenute da diversi soggetti (MEF, Banca d`Italia, ISTA) siano coordinate con le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e con rilevazioni sull`efficienza, l`efficacia e sul gradimento dei servizi pubblici, per offrire un quadro chiaro dei fabbisogni e dei costo delle diverse istituzioni pubbliche, secondo le indicazioni che emergeranno dalla Commissione per il federalismo fiscale“.
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Argomento:
Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante: “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, fra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.“ (A.C 3350).
Approfondimenti:
Le Regioni hanno espresso parere favorevole sul testo, mentre l`ANCI ha consegnato un documento condizionando il parere all`accettazione di alcune proposte emendative relative all`articolo 3 (deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione) e ad un intervento legislativo di chiarimento sulle norme applicabili al prelievo dei rifiuti per Comuni, enti gestori e contribuenti. A quest`ultimo riguardo, viene rilevato, tra l`altro, che il mancato chiarimento delle norme applicabili determinerebbe una situazione di rischio per la stabilità dei bilanci dei Comuni, con riferimento, in particolare, a quelli che hanno avviato la sperimentazione della tariffa di igiene ambientale (TIA). Il Governo si è riservato di valutare tali richieste. Il decreto legge 40/2010, è attualmente all`esame del Senato, in seconda lettura, dopo essere stato approvato con la fiducia alla Camera dei Deputati.
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Argomento:
Parere sullo Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Attuazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 25 giugno 2008. “Pensare anzitutto in piccolo””. Uno “Small Business Act“ per l`Europa””.
Approfondimenti:
Lo Schema di direttiva del Presidente del Consiglio è stata predisposta per l`attuazione della Comunicazione della Commissione UE del 25 giugno 2008, su “Pensare anzitutto in piccolo. Uno Small Business Act per l`Europa””, che attraverso orientamenti e proposte politiche da attuare sia a livello europeo che degli Stati membri, ha posto l`obiettivo di dare nuovo impulso alle piccole e medie imprese europee e valorizzare le loro potenzialità di crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.
ANCI, UPI e UNCEM hanno reso parere favorevole così come le Regioni, che hanno segnalato l`esigenza di assicurare un raccordo tra tutte le amministrazioni coinvolte nell`attuazione della direttiva da parte della Presidenza del Consiglio.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento diattuazione dell`art. 23-bis del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia diservizi pubblici locali di rilevanza economica.
Approfondimenti:
Si veda precedente del 18 maggio 2010.
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Argomento:
Parere sullo Schema di D.P.R., recante Regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all`istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio, su proposta dal Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell`economia e delle finanze e per le politiche europee.
Approfondimenti:
Lo Schema è stato predisposto in attuazione del Regolamento CE 166/2006 con cui viene istituito un registro europeo delle emissioni e trasferimenti inquinanti.
Le Regioni hanno espresso sul testo parere favorevole condizionato all`accoglimento di alcune proposte di modifica, volte, in particolare, a definire più correttamente i compiti dei soggetti coinvolti nella valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori evitando sovrapposizioni riguardo ai compiti di valutazione tra l`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Autorità competenti in materia di AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
Al riguardo, le Regioni ritengono necessario incardinare il compito di valutazione della qualità dei dati nelle Autorità che detengono la competenza autorizzatoria che “decideranno in piena autonomia di avvalersi del contributo delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell`ambiente o, nel caso dell`Autorità ministeriale, dell`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale””, valutando tale soluzione “più rispettosa dei ruoli spettanti alle Autorità competenti, che detengono le funzioni ed i compiti di amministrazione attiva e del ruolo di amministrazione consultiva spettante all`Ispra e alle Agenzie per la protezione dell`ambiente regionali e provinciali””.
Anche l`ANCI ha condizionato l`avviso favorevole all`accoglimento di una proposta di modifica del testo finalizzata promuovere la sensibilizzazione dei cittadini sulle informazioni contenute nel registro e a garantire ampie modalità di diffusione dei contenuti dello stesso.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto interministeriale, proposto dal Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, per la determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati per le annualità 2008 e 2009 di cui all`articolo 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all`attuazione del Protocollo di Kyoto.
Approfondimenti:
La legge 296/2006 (finanziaria 2007), all`art.1, commi 1110 e 1111, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all`attuazione del Protocollo di Kyoto, prevedendo l`adozione di un decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, sulle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere delle risorse del Fondo medesimo.
Regioni, ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo Schema. L`ANCI ha condizionato l`avviso favorevole all`accoglimento di due raccomandazioni contenute in un documento allegato agli atti del parere, in cui si chiede al Ministro dell`Ambiente l`emanazione in tempi brevi di una circolare applicativa, ai fini della predisposizione dei bandi attuativi, nonchè l`istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio e l`individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse previste per l`attuazione dell`art.9, comma 2, del D.Lgs 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.), relativo alla concessione di finanziamenti tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO (Società di servizi energetici, specializzate nell`effettuare interventi nel settore dell`efficienza energetica).
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è stato, inoltre, trattato il seguente punto non iscritto all`ordine del giorno.
Argomento:
Parere sul programma straordinario stralcio proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.
Approfondimenti:
Nella seduta è stato raggiunto l`accordo, non previsto all`ordine del giorno, sul primo Piano stralcio relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che dovrà ora essere deliberato dal CIPE, e consentirà l`assegnazione, direttamente ai Comuni e alle Province, di 350 milioni di euro (all`intero programma sono destinati oltre 765 milioni).
Con precedente delibera CIPE del 6 marzo 2009, erano state destinate attraverso la riprogrammazione dei fondi FAS, risorse pari ad un miliardo di euro per l`adeguamento e la ristrutturazione del patrimonio scolastico statale. Al riguardo, le Regioni hanno evidenziato, con nota dell`11 febbraio 2010, l`esigenza di individuare procedure condivise per l`utilizzo di tali risorse, auspicando l`immediata apertura di un confronto interistituzionale per addivenire ad una strategia condivisa, tale richiesta ha portato quindi, si evince dalle premesse al parere, ad un incontro politico per la definizione e approvazione del Primo programma stralcio, su cui regioni ed Enti locali hanno reso parere favorevole.
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Si veda precedente del 28 aprile 2010.