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DL 40/2010 in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti ``caroselli"" e ``cartiere"", nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi (DDL 3350/C).

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Sintesi parlamentare n. 19 della settimana dal 3 maggio al 7 maggio 2010

3 Maggio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI

________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 recante “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione, nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi”” (DDL 3350/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo, sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 18/2010.
Il maxiemendamento riproduce le modifiche introdotte dalle Commissioni referenti Finanze e Attività produttive e prevede, tra l`altro, la seguente novità:
– viene, interamente riformulata la norma che modifica l`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie. Al riguardo, viene previsto che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell`attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all`efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra l`altro:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell`edificio.
Inoltre, nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell`interessato all`amministrazione comunale dell`inizio dei lavori, possono essere eseguiti, tra l`altro, senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 ivi compresa l`apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L`interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), i dati identificativi dell`impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l`interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all`amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l`impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi indicati dalla norma l`interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all`articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/2006, convertito con modificazioni dalla L. 80/2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).
Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all`interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.
La mancata comunicazione dell`inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l`intervento è in corso di esecuzione.
Nell`emendamento del Governo vengono, altresì, introdotte modifiche a norme già previste nel testo iniziale. Tra queste, in particolare, al fine di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell`imposta sul valore aggiunto, viene introdotto l`obbligo di comunicare telematicamente all`Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cd. “black list“ individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell`economia e delle finanze 21 novembre 2001. Tale obbligo può essere escluso, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze, per alcuno dei paesi cd. “black list“ ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi e può essere esteso con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi non cd. “black list“ nonchè a specifici settori dell`attività e a particolari tipologie di soggetti. Per i medesimi fini è stabilito che a partire dal 1 maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all`estero della sede sociale delle società nonchè tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d`azienda, fusioni e scissioni societarie sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all`art. 9 del DL 7/2007, convertito dalla L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell`istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, dell`Agenzia delle entrate, dell`INPS e dell`INAIL (norma integrata dal maxiemendamento).
Previsto, inoltre, che, fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall`Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonchè dei crediti vantati dall`Istituto medesimo per prestazioni di natura sanitaria ai sensi dell`art. 4, co. 12, della L. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è effettuato a mezzo ruolo con le modalità previste dal DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Viene, altresì, abrogata con effetto dal 1 gennaio 2011 la disposizione contenuta del Dlgs 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) con cui si prevede che la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
Sempre al fine di potenziare il contrasto all`evasione, sono previste una serie di disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte intervenendo sulla disciplina della notifica delle sentenze e delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell`ambito della conciliazione giudiziale e dell`accertamento con adesione. Al riguardo, il maxiemendamento ha previsto, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, la chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti da oltre 10 anni per le quali risulti soccombente l`Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato mentre le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell`articolo 16, comma 3, della L.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.
è, inoltre, previsto che le società di riscossione delle entrate degli enti locali di cui all`art. 53 del Dlgs 446/1997 (Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive) che si trovino in stato di crisi possano accedere di diritto, su domanda delle medesime, alle misure di cui al DL 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), quali l`ammissione immediata all`amministrazione straordinaria ed il concordato.
Viene, altresì, prevista l`istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda nei settori in crisi dell`efficienza energetica anche con riferimento al parco immobiliare esistente, della eco compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell`evasione ai sensi del medesimo decreto legge, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l`anno 2010. Con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e verrà prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Con riferimento all`erogazione del contributo per l`acquisto di gru a torre nel settore dell`edilizia, previa rottamazione, il maxiemendamento approvato riconosce il contributo anche nel caso in cui il suddetto acquisto avvenga tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell`acquirente ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. Viene, inoltre, precisato che qualora l`acquirente sia un`impresa, i contributi previsti dalla norma sono fruibili nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell`accesso al finanziamento nell`attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (precisazione introdotta nel maxiemendamento).
Con un ulteriore decreto verranno, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d`impresa di cui all`art. 1, comma 847, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), disponibili nel bilancio relativo all`anno finanziario 2010, con riguardo ad una serie di finalità, tra cui: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie ed interventi per il settore dell`alta tecnologia.
Viene, inoltre, prevista l`istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali, volto al finanziamento delle opere infrastrutturale nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, una quota non superiore al 50% delle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l`opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”” disposta dal decreto da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all`80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici (norma integrata dal maxiemendamento).
Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all`esito della destinazione delle risorse per le finalità prescritte dalla norma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell`ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Al riguardo, con il maxiemendamento viene stabilito che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall`avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Le somme restituite sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. Le somme riassegnate sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonchè sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.

Il decreto legge, che scade il 25 maggio, passa ora all`esame del Senato.

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DDL su disposizioni in materia di sicurezza stradale (DDL 1720/S ed abb.)

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Sintesi parlamentare n. 19 della settimana dal 3 maggio al 7 maggio 2010

3 Maggio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”” (DDL 1720/S ed abb.).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo licenziato dalla Commissione Lavori Pubblici, in sede redigente.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala Sintesi n. 30/2009.
Il testo contiene numerose norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada), nonchè disposizioni in materia di circolazione stradale.
In particolare, viene previsto che gli enti proprietari e concessionari delle strade ed autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le tipologie degli interventi, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all`utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonchè alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
Degli interventi suddetti, nonchè di quelli ai sensi dell`art. 14 del D.Lgs 285/92, relativi, tra l`altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell`efficienza delle strade e relative pertinenze ed alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, si terrà conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell`ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Vengono, altresì, modificati gli articoli 174 e 178 del D.Lgs 285/92, in materia, rispettivamente, di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Nello specifico, viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (art.174 D.Lgs 285/92) e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Viene disposto, altresì, che i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell`orario di servizio di cui al regolamento medesimo devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale. I registri di servizio, conservati dall`impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
Le violazioni delle norme possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonchè attraverso i documenti sopra menzionati e le sanzioni si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa.
Il conducente che superi la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale si applica la sanzione da euro 200 a euro 800.
Nel caso in cui tale violazione abbia durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento CE si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposto prescritto dal suddetto regolamento.
Quando la violazione abbia durata superiore al 20 per cento rispetto a limite giornaliero massimo di durata di periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Viene prevista, altresì, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 per il conducente che non rispetta, per oltre il 10 per cento, il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale di cui al regolamento CE, nonchè da euro 350 a 1.400 per il mancato rispetto per oltre il 10 per cento del limite minimo dei periodi di riposo settimanale. Se tali limiti sono violati di oltre il 20 per cento è prevista una sanzione da euro 400 a euro 1.600.
Anche il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
Viene prevista, altresì, una sanzione amministrativa da euro 307 e 1.228 per il conducente sprovvisto dell`estratto del registro di servizio o della copia dell`orario di servizio di cui al regolamento CE.
La medesima sanzione viene applicata a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l`estratto del registro di servizio o copia dell`orario di servizio, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sanzioni suddette si applicano anche agli altri membri dell`equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento europeo. Nei casi indicati, inoltre, l`organo accertatore, oltre all`applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell`intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l`ufficio da cui dipende l`organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Il comando o l`ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme.
Viene, altresì, precisato che l`impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l`autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
Viene previsto, inoltre, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non osservi le disposizioni del regolamento CE, ovvero non tenga i documenti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione s riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l`impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell`autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall`autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
Qualora l`impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell`eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l`abilita o l`autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall`autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
Qualora le ripetute inadempienze siano commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell`articolo 5, comma 6, del D.Lgs 395/2000 (perdita del requisito dell`onorabilità).
In merito ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (art.178 del Nuovo codice della strada), viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell`accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell`articolo 2 (veicoli per trasporti internazionali al di fuori della Comunità europea e dello Spazio economico europeo) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada).
I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell`orario di servizio di cui all`accordo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale. I libretti individuali conservati dall`impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti suddetti. Anche in questo caso vengono previste sanzioni analoghe a quelle dell`art.174 (sopra illustrate), nonchè la responsabilità in solido dell`impresa da cui è dipendente l`autore della violazione.
Viene previsto, altresì, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non rispetta le disposizioni contenute nell`accordo europeo sopra menzionato (AETR), ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni dell`articolo 174 (sopra illustrate).
Con altra norma vengono disposte modifiche all`art.208 del D.Lgs 285/92, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Viene previsto, tra l`altro, che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata, tra l`altro, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento messa a norma e manutenzione della segnaletica nelle strade di proprietà dell`ente, nonchè ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell`ente, all`installazione, all`ammodernamento messa a norma e manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade.
Inoltre, le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall`applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs 285/92, rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall`attuazione del provvedimento ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell`Interno e dell`Economia, una quota delle risorse stesse sarà destinata, tra l`altro, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale ed, in particolare, ad interventi finalizzati alla sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale, nonchè ad interventi di installazione, potenziamento , messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale (ad esclusione delle strade ed autostrade affidate in concessione).
Vengono, altresì, modificati gli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida sotto influenza dell`alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, viene previsto, tra l`altro, che chiunque guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell`uso di bevande alcoliche è punito con l`ammenda da euro 1500 a 6000 e l`arresto da 6 mesi (anzichè da tre mesi) ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All`accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Analoghe modifiche sono disposte in relazione alle norme sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all`art. 187 sopra citato.
In caso di incidente stradale derivante da ebbrezza o alterazione psico-fisica per stupefacenti le sanzioni vengono raddoppiate ed il fermo amministrativo del veicolo è disposto per 1801 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all`illecito.
In corso d`esame è stato previsto, altresì che, salvo nel caso di incidente stradale, la pena pecuniaria e detentiva può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell`imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all`art.54 del D.Lgs 274/2000.
Viene, altresì, introdotto l`art. 186 bis del Codice della strada, in materia di guida sotto l`influenza dell`alcool per conducenti con età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l`attività di trasporto di persone o di cose.
Nello stesso si prevede, tra l`altro, il divieto della guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l`influenza di queste per i conducenti che esercitano l`attività di trasporto di cose ed i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t.
Con altra disposizione viene previsto, in particolare, che per l`esercizio dell`attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E l`interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno definite le caratteristiche di tale certificazione, individuati i soggetti competenti a rilasciarla e disciplinate le procedure di rilascio. Le spese connesse al rilascio della certificazione sono a carico dei soggetti che richiedono le tipologie di patente di guida sopra menzionate.
Con una norma introdotta in corso d`esame viene prevista l`istituzione del Comitato per l`indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale a cui sono affidati, tra l`altro, compiti di verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall`ANAS SpA e dalle società concessionarie.
Altra norma introdotta in corso d`esame riguarda la disciplina della classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, con l`introduzione di un nuovo articolo al D.Lgs 461/99, sull`individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
Al riguardo, in particolare, viene disposto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del D.Lgs 461/99, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Tali modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e Regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonchè di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l`inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l`approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonchè le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l`eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si provvede all`inserimento delle nuove strade o tronchi nonchè delle varianti nelle tabelle allegate al D.Lgs 461/99 e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al D.Lgs 461/99 con le variazioni avvenute nell`anno solare precedente.
Altre norme del testo riguardano modifiche al D.lgs 285/92, ed, in particolare, all`art.126 sulle procedure per il rinnovo di validità della patente di guida, 128 sulla revisione della patente, 142 sui limiti di velocità; 157 e 158 in materia di arresto, sosta e fermata dei veicoli, 201 sulla notificazione delle violazioni, 204 bis e 205 sul ricorso al giudice di pace e di opposizione, 219 sulla revoca della patente di guida, 219 bis sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, 222 sulle sanzioni amministrative accessorie all`accertamento di reati e 223 in materia di ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, l`introduzione dell`art.224 ter sul procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato e dell`art. 202 bis sulla rateazione delle sanzioni pecuniarie, l`abrogazione dell`art. 130 bis sulla revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
Vengono previste, altresì, norme sulla raccolta ed invio dei dati relativi all`incidentalità stradale; sul rilascio di un permesso di guida provvisoria in occasione del rinnovo della patente; sulle caratteristiche degli impianti semaforici; sulle modalità di accertamento delle violazioni al Codice della Strada da pare degli Enti locali, sul cabotaggio stradale in violazione alla normativa comunitaria.

Il disegno di legge, che nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Lavori Pubblici, torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”” (DDL 1720/S ed abb.).
La Commissione Lavori Pubblici ha approvato, in seconda lettura, in sede redigente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.
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