CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l`emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”” (DDL 3209-bis/A/R/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1-quater
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Viene interamente sostituita la norma, inserita dalla Commissione, con la quale si conferisce al Governo delega per il riassetto normativo del sistema degli incentivi con la previsione di una serie di modifiche all`art. 3 della L. 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia””. In particolare, viene ulteriormente differito di 30 mesi il termine, ivi previsto, entro cui il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero. Viene, inoltre, precisato che la Conferenza permanente sopra richiamata si esprime entro il termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere e che l`esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L. 59/1997 nonchè secondo i principi e criteri specificatamente individuati dal medesimo art. 3 della L. 99/2009.
Viene, altresì, chiarito che gli schemi dei suddetti decreti legislativi da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per l`espressione dei pareri devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute e che tali pareri devono essere espressi entro 40 giorni (anzichè 60) dalla data di trasmissione del relativo schema. Differito, inoltre, a due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, il termine per l`emanazione, con i medesimi criteri di delega, di disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, si prevede che qualora il termine per l`espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati dall`art. 3 della L. 99/2009, questi sono prorogati di novanta giorni.
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Emendamento della Commissione
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Articolo 1-quinquies soppressione
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Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione, con la quale si prevede, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il differimento dell`entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all`articolo 189, comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) a decorrere da due anni dall`entrata in vigore del decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo del sistema.
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Emendamento della Commissione e a firma di parlamentari
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Articolo 5-bis soppressione
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Viene soppressa la norma contenente numerose modifiche alla L. 241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi. La disposizione è stata inserita nel DL 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”” all`esame del Senato (DDL 2228/S).
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Emendamento della Commissione e a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Viene conferita al Governo delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l`attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 29
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Viene integrata la norma che fissa i criteri di delega per l`emanazione, da parte del Governo, della “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, con la previsione di un ulteriore principio di delega che prevede la necessità di garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 30
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Viene modificata la norma di delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un unico codice contenente le disposizioni vigenti in materia amministrativa. Al riguardo, viene precisato che l`adozione di uno o più decreti legislativi è finalizzato alla raccolta in appositi codici o testi unici, delle disposizioni vigenti nelle materie espressamente indicate.
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Emendamento del Governo
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 20/2010 e 22/2010.
Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, prevede, in particolare, l`adozione, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), nel senso di prevedere che lo sportello unico per l`edilizia è tenuto ad accettare inmodalità telematica le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all`inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate dall`art. 34-quinquies del DL 4/2006, convertito con L. 80/2006 (in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), che prevede l`istituzione di un modello unico digitale per l`edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Tali modalità tecniche assicurano l`interoperabilità con quelle previste dal regolamento per il riordino e la semplificazione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all`art.38, comma 3, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla L. 191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto.
Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.
Per il coordinamento delle metodologie e della misurazione della riduzione degli oneri, viene disposta, altresì, la costituzione di un comitato paritetico, presso la Conferenza Unificata, composto da sei membri designati rispettivamente 2 dal Ministro della Pubblica amministrazione e dell`Innovazione, 2 dal Ministro della Semplificazione normativa e 2 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni nonchè di seimembri designati dalla Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento.
Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa.
Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene modificata la disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia, sia all`Inail, sia all`autorità di Pubblica Sicurezza, prevedendo invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvederà a darne notizia alla Direzione provinciale.
Nel testo viene prevista, altresì, la delega al Governo per l`adozione, entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi recanti la “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
Con i provvedimenti delegati si procede ad una ricognizione delle disposizioni che costituiscono principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva com petenza e di quellecheattengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Gli Schemi saranno adottati previa intesa in Conferenza Unificata limitatamente all`individuazione dei principi generali suddetti e previo parere per le restanti disposizioni e saranno, altresì, inviati, corredati da una relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che esprimeranno il parere entro trenta giorni. Entro dodici mesi dall`entrata in vigore dei decreti delegati, potranno essere adottate, altresì, disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di consultazione.
Tra i criteri di delega (integrati dall`emendamento di cui sopra) viene previsto, in particolare:
– stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l`ufficio competente;
– prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
– al fine di garantire agli utenti l`accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l`effettività dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al D. Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
– al fine di assicurare effettività all`obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), individuare le modalità per l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l`interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall`articolo 78, comma 1, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale).
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, previo parere in Conferenza Unificata, volti a riunire in un unico codice tutte le norme vigenti nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al D.Lgs 150/2009, nonchè ai decreti legislativi previsti dal testo.
Altre norme riguardano, infine: la semplificazione della tenuta dei libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art. 2215 bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della firma digitale una volta l`anno e non più ogni tre mesi; disposizioni di delega in materia di anagrafe volte a consentire il cambio di residenza per via telematica; la possibilità del ricorso, per le amministrazioni e gli enti interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite; la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di cui all`art.11, comma 1, del D.L. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di personale pubblico.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
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DDL su “Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d`apprendimento”” (DDL 2459/C).
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha approvato, in sede legislativa, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con limitate modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Il disegno di legge prevede una serie di norme di supporto e sostegno per le persone affette da disturbi specifici di apprendimento (DSA) quali, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia e per i loro familiari.
In particolare, ai familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell`istruzione con DSA impegnati nell`assistenza alle attività scolastiche a casa viene previsto il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio del diritto vengono demandate ai contratti collettivi di nazionali lavoro dei comparti interessati, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell`ordinamento regionale e degli Enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”” (DDL 3118/C e abb.).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
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Viene integrata la norma che disciplina le finalità e l`oggetto del provvedimento con la previsione che lo stesso ed i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonchè in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Viene, inoltre, eliminata tra le finalità perseguite dal provvedimento, la modifica della composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali con una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori.
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Emendamento a firma di parlamentari ed emendamento del Relatore
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Articolo 13
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Viene modificata la norma che conferisce al Governo delega per l`adozione della Carta delle autonomie locali. In particolare, viene ridotto a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il termine per l`esercizio della delega ed a 12 mesi il termine per l`emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. Viene, inoltre, previsto che lo schema del decreto legislativo delegato, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere, perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di 30 giorni dalla seduta della Conferenza, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l`intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell`espressione del parere parlamentare, non intenda conformarsi all`intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall`intesa.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 14 soppressione
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Viene soppressa la norma che conferisce al Governo delega per la razionalizzazione delle Province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali. Conseguentemente, viene eliminato dal titolo del provvedimento il riferimento alla razionalizzazione delle Province
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Emendamento a firma del Relatore
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Articolo 15 soppressione
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Viene soppressa la norma che conferisce al Governo delega per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16 soppressione
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Viene soppressa la norma che prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, della figura dei difensori civici comunali, previsti dal Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) e, conseguentemente, le loro funzioni possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assumono la denominazione di “difensori civici territoriali””.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 17
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Con riferimento alla norma concernente la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago, viene precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle medesime comunità si estendono le disposizioni di cui all`art. 2, comma 187 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009) secondo cui lo Stato cessa di concorrere al loro finanziamento.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 18
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Viene modificata la norma che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. In particolare, viene eliminata la previsione della suddetta soppressione e viene precisato che i Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni effettuate in attuazione dell`art. 2, comma 186, lett. b della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009). Viene, inoltre, eliminata la previsione per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
Viene, altresì, previsto che i comuni con piu ` di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.
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Emendamento del Relatore e a firma di parlamentari
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Articoli 20, 21 e 22 soppressione
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Vengono soppresse le norme che modificando gli artt. 37 e 47 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) sulla composizione, rispettivamente, dei consigli e delle giunte, prevedono una riduzione del numero di soggetti che, insieme al sindaco, compongono il consiglio comunale e che, insieme al presidente della provincia, compongono il consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione, nonchè prevedono una nuova composizione ridotta delle giunte comunali e provinciali. Soppressa, altresì, la norma che prevede l`applicazione di tali disposizioni a decorrere dalla cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento.
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Emendamenti del Relatore
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Il testo, d`iniziativa governativa, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l`esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l`efficienza e di ridurne i costi. Inoltre, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, prevede, tra l`altro, la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi operanti in ambito statale, regionale e locale e la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale (norma modificata dagli emendamenti di cui sopra).
Le misure introdotte dal provvedimento, vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nel D. Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), in parte modificandole ed in parte abrogandole.
Tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni rilevano, in particolare:
– le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza ed il controllo territoriale (norma modificata in corso d`esame);
– la pianificazione e la regolamentazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale (norma modificata in corso d`esame);
– l`attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
– la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell`uso delle aree di competenza dell`ente (norma modificata in corso d`esame);
– l`edilizia scolastica, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all`istruzione secondaria di primo grado.
Tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province rilevano, invece:
– la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
– la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
– nell`ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l`attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d`emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l`attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale (norma modificata in corso d`esame);
– la tutela e la valorizzazione dell`ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle immissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l`organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonchè le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l`edilizia scolastica, relativi all`istruzione secondaria di secondo grado;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l`impiego.
Vengono attribuite alle Città metropolitane, tra le altre:
– la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
– la mobilità e la viabilità metropolitane;
– la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Viene conferita al Governo la Delega per l`adozione, entro 18 mesi (termine modificato dall`emendamento di cui sopra) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali””, al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. Lo schema del suddetto decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza del raggiungimento dell`intesa di cui sopra, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Il Governo, qualora, anche a seguito dell`espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all`intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall`intesa (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Vengono, inoltre, disciplinate le circoscrizioni di decentramento comunale (norma modificata dall`emendamento di cui sopra) nonchè viene disposta la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l`esercizio di funzioni, ad eccezione di quelli costituiti per la gestione associata di uno o più servizi di cui all`art. 31 del D.Lgs 267/2000.
Viene rafforzato il ruolo dei consigli comunali e provinciali con l`attribuzione di funzioni ulteriori tra cui, in particolare, l`adozione di regolamenti sull`ordinamento degli uffici e dei servizi (ora di competenza della giunta), controllo sulle dotazioni organiche dell`ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati, la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti dal consiglio (norma modificata in corso d`esame).
Viene introdotta la definizione di “piccolo comune”” inteso quale comune avente una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.
In favore dei piccoli comuni è previsto che le competenze del responsabile del procedimento per l`affidamento e per l`esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite, in tali comuni, al responsabile dell`ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile, si opera le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.
Sempre per i piccoli comuni è stabilito che i documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale nonchè quelli relativi al rendiconto della gestione di cui al D.Lgs 267/2000 sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, i piccoli comuni possono facoltativamente applicare l`articolo 229 del Testo unico sugli enti locali relativo alla composizione e redazione del conto economico.
Introdotte, altresì, una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune modificative altre integrative del D.Lgs 267/2000. In particolare, vengono introdotti: controlli di regol arità amministrativa e contabile, controlli sulle società partecipate, un controllo strategico, un controllo degli equilibri finanziari e controlli sugli organismi gestionali (norma modificata in corso d`esame). Viene, inoltre, modificato l`art. 151 del Testo Unico recante principi in materia di contabilità. Al riguardo, viene previsto che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l`anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell`interno, d`intesa con il Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. è, altresì, disposto che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l`apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell`atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all`articolo 26 della l. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e all`articolo 58 della l. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001). Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l`attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.