Alcune note della CNCE sul periodico Casse Edili news, sul Convegno nazionale di Caserta, sul Durc e sui contributi per le prestazioni sanitarie erogate dalle Casse Eidli
Si trasmettono, per opportuna informativa, le Comunicazioni della Cnce n. 429, n. 430, n. 431 e n. 432.
La prima evidenzia le problematiche derivanti dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 giugno 2010, che ha abolito la tariffa postale agevolata utilizzata dalla Cnce per la spedizione del periodico Casse Edili news.
L’ aumento dei costi ha indotto la Cnce, di intesa con i Sindacati, di inviare le copie per i lavoratori presso le rispettive sedi territoriali e alle Casse Edili le copie di spettanza delle imprese iscritte.
Con la comunicazione n. 430, la Cnce invia alle Casse Edili il programma provvisorio del Convegno nazionale previsto per i giorni 5 e 6 luglio prossimi a Caserta.
La comunicazione n. 431 conferma che le modalità di rateazione, da parte delle Casse Edili, dei debiti contributivi delle imprese, sono quelle assunte dal Comitato della bilateralità con la Deliberazione n. 4 del 14 ottobre 2005 (cfr. news Ance n. 3489 del 20 ottobre 2005).
La Cnce precisa comunque che, solo nei casi di imprese non più attive e, comunque, con il permanere di una posizione di irregolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc fino all’estinzione del debito, la Cassa Edile può valutare la possibilità di concedere un periodo di rateazione del debito superiore a quello indicato nella citata deliberazione del Comitato della bilateralità.
L’ultima comunicazione, la numero 432, ha per oggetto le prestazioni sanitarie e fa riferimento al Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 che – modificando e integrando un precedente Decreto – ha istituito l’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi fini esclusivamente assistenziali.
Sulla materia la Cnce ha svolto un approfondimento, anche attraverso una riunione tenutasi presso l’Agenzia delle Entrate, dalla quale è emerso che, senza l’iscrizione nell’Anagrafe, i contributi versati alle Casse Edili per l’erogazione di prestazioni sanitarie non potranno più essere esclusi dall’imponibile fiscale del lavoratore.
La questione è stata affrontata anche nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Cnce che ha ritenuto che le Casse Edili non debbano iscriversi all’Anagrafe sopra menzionata.
Questa decisione è stata assunta sulla base di alcune considerazioni :
– le prestazioni sanitarie di carattere sanitario erogate dalle Casse Edili sono solo un aspetto minoritario delle prestazioni e dell’attività delle Casse medesime;
– l’iscrizione comporterebbe una serie di adempimenti per le Casse sia verso il Ministero della salute che dell’Agenzia delle entrate.
Poiché sul piano delle attuazioni non vi sono innovazioni immediate né per le Casse né per le imprese, il Consiglio di Amministrazione ha deciso comunque di approfondire ulteriormente la materia in quanto, in futuro, la mancata iscrizione presso l’Anagrafe potrà comportare l’assoggettamento a ritenuta fiscale della parte del contributo afferente le prestazioni sanitarie.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.