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Nel testo assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e Giustizia della Camera dei Deputati, in attuazione dell`art.2,c.2 della L. 94/2009 (T.U. sicurezza pubblica), disciplinata l`attività del Prefetto nel contrasto alla criminalità organizzata con l'attribuzione del potere di disporre accessi nei cantieri.

Archivio, Governo e Parlamento

DPR Rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi nei cantieri:esame in Parlamento.

18 Giugno 2010
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è stato assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici”” (Atto n. 217 Relatori rispettivamente Sen. Gabriele Boscetto e On. Salvatore Torrisi del Gruppo parlamentare PdL), per l`espressione del parere al Governo da rendersi entro il 25 giugno p.v.
Il regolamento è stato predisposto dall`Esecutivo in attuazione dell`art. 2, comma 2, della L. 94/2009 (recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
Il testo, in particolare, disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni relative alla sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all`art. 10 della L. 575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””) e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all`art. 4 del D.Lgs 490/1997 (disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonchè disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata), a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori.
Con apposita disposizione viene chiarito che il provvedimento si applica a tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell`opera, anche con la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale comprese le consulenze, e qualunque sia il valore dei contratti o subcontratti.
Il potere di disporre gli accessi e gli accertamenti nei cantieri viene attribuito al Prefetto che si avvale dei Gruppi interforze di cui all`art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, tenendo conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto e sulla base dei criteri di celerità ed efficienza, cui deve essere improntata l`azione amministrativa.
Per quanto concerne le modalità, viene chiarito che, entro trenta giorni dal termine degli accessi disposti dal Prefetto, il gruppo interforze redige la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell`attività ispettiva e la trasmette al Prefetto.
Nel caso in cui da tali dati possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all`art. 10, comma 7, del DPR 252/1998 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia””), il Prefetto emette, entro quindici giorni dall`acquisizione della relazione del gruppo interforze, l`informazione prevista dal citato art. 10, previa eventuale audizione dell`interessato. All`eventuale audizione si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell`impresa, contenente l`indicazione della data e dell`ora e dell`ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l`interessato ovvero la persona da lui delegata.
Con riferimento agli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi, viene richiamato espressamente l`art. 11, comma 3, del citato DPR 252/1998 e ciò comporta per l`amministrazione interessata la possibilità di revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l`esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all`autorizzazione del subcontratto.
La disposizione elenca, altresì, i soggetti ai quali deve essere inoltrata l`informazione al fine di consentire l`attivazione di un circuito condiviso tra tutte le componenti del sistema a vario titolo interessate alla conoscenza del provvedimento, con particolare riguardo a:
– stazione appaltante;
– Camera di Commercio del luogo ove ha sede l`impresa oggetto di accertamento;
– Prefetto che ha disposto l`accesso,
– Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia;
– Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell`inserimento nel casellario informatico di cui all`art. 7, comma 10, del D.Lgs 163/2006,
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– Ministero dello Sviluppo economico.
Viene infine disciplinata l`acquisizione e la gestione informatica dei dati acquisiti che devono essere inseriti a cura delle Prefettura della Provincia in cui è stata effettuato l`accesso, nel Sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Ufficio Territoriali del Governo.

Lo Schema, su cui è stato reso il parere dal Consiglio di Stato, dopo l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.

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