Non occorre richiedere l`autorizzazione paesaggistica qualora venga posto un vincolo, per di più relativo e non assoluto, successivamente all`inizio dei lavori per i quali era stato a suo tempo rilasciato il titolo abilitativo edilizio.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3851 del 17/6/2010, partendo dal presupposto che essendo l`autorizzazione paesaggistica atto autonomo e “presupposto”” del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, l`avvenuto rilascio del titolo (ovviamente se legittimo) implica o che è stato già rilasciato il titolo paesaggistico, o che questo non è necessario.
Chi ha ottenuto un titolo edilizio non può peraltro vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo stesso per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.
Tale principio dell`affidamento trova conferma anche nel disposto dell`art. 15, comma 4, TU Edilizia n. 380/2001, secondo il quale il permesso di costruire decade ex lege in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche (cui estensivamente devono assimilarsi quelle paesaggistiche), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
All`ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l`inizio non vi sia stato o sia stato interrotto a causa di un ordine o provvedimento di un`autorità (nel caso di specie ordinanza cautelare emessa dal Tar)non imputabile all`interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente iniziare o proseguire.
Di contro, osserva il Consiglio, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:
a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio;
b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l`esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato.