E' da intendersi correttamente stipulato l'accordo sindacale nel quale si fa espresso riferimento al verbale ispettivo che ha rilevato lavoratori in "nero" per la generalità dei medesimi: questa e altre precisazioni in una nota del Ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 29 del 6 luglio scorso, in risposta ad un interpello formulato dalla Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA) in materia di procedura di emersione ai sensi dell’art. 1, commi 1192 e ss, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha precisato che deve intendersi correttamente stipulato l’accordo sindacale nel quale si fa espresso riferimento al verbale ispettivo che ha rilevato lavoratori in “nero” e dal quale emergono, pertanto, le generalità degli stessi.
è stato, inoltre, chiarito che in sede di accordo sindacale per la regolarizzazione dovranno essere indicati anche quei lavoratori risultati non correttamente impiegati che, comunque, abbiano già espresso il loro formale diniego all’assunzione e per i quali, in virtù dell’attività prestata, dovranno essere versati i relativi contributi.
Per ciò che concerne poi quei lavoratori indicati nel verbale ispettivo quali lavoratori subordinati e che, successivamente ad un procedimento giurisdizionale, siano stati riconosciuti come lavoratori autonomi, questi dovranno essere esclusi dalla procedura di emersione solo a seguito di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la natura autonoma della prestazione di lavoro.
è stato sottolineato, inoltre, che la procedura di emersione potrà essere estesa, oltre a quei lavoratori in “nero” individuati durante l’accertamento ispettivo, anche a tutti coloro che, seppur in nero, non siano stati rilevati dagli organi ispettivi, confermando certamente la ratio della normativa, in materia.
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