A seguito dei recenti chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.40/E del 28 luglio 2010, in merito alla ritenuta del 10% da operare sui bonifici relativi alle detrazioni del 36% e del 55%, si forniscono alcune precisazioni sulla determinazione della base di calcolo su cui applicare la medesima ritenuta.
Nel precisare, come sostenuto dall`ANCE, che la ritenuta non va applicata sull`IVA, l`Amministrazione, nella citata Circolare n.40/E/2010, afferma che “la ritenuta d`acconto del 10% deve essere operata sull`importo del bonifico decurtato dell`IVA del 20 per cento“.
Operativamente, ciò comporta che, dall`ammontare complessivo del bonifico, dovrà essere decurtata la quota corrispondente all`IVA (che si assume applicata con aliquota del 20%), così da operare la ritenuta sul solo importo del corrispettivo, individuato sulla base della seguente formula.
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Corrispettivo
(da assoggettare a ritenuta del 10%)
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=
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Ammontare complessivo del bonifico
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1,20
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Quindi, su un importo complessivo del bonifico pari, ad esempio, a 1.200 euro, la ritenuta del 10% dovrà essere applicata, una volta scorporata l`IVA al 20%, sull`ammontare del corrispettivo pari a 1.000 euro (=1.200/1,20), con la conseguenza che la ritenuta operata sarà di 100 euro.
Si ribadisce nuovamente che la nuova disposizione non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all`obbligo di pagamento con bonifico delle spese sostenute).