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il 29 luglio u.s. è stato esaminato lo Schema che modifica la parte IV del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), con la ridefinizione delle categorie di rifiuto, sottoprodotto e deposito temporaneo, la modifica della disciplina sulle terre e rocce da scavo e del sistema sanzionatorio del SISTRI.

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Schema di D.Lgs di attuazione della Direttiva rifiuti: il parere della Conferenza Unificata.

26 Agosto 2010
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Lo Schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 è stato predisposto ai sensi della L. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008), al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti ed, a tal fine, prevede la modifica della parte quarta del Dlgs 152/2006 (Testo Unico ambientale) recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti.
Nello Schema vengono introdotte una serie di novità volte ad attuare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.
In particolare, viene demandato ad uno o più decreti del Ministero dell`Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il compito di fissare criteri e modalità relativi, tra l`altro, alla gestione dei rifiuti ed alla relativa responsabilità dei produttori del prodotto e di individuare le misure (ulteriori rispetto a quelle già previste nello Schema) necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, nonchè le misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti.
Vengono, inoltre, riscritte norme del Codice Ambientale tra cui quella sulle definizioni con l`introduzione nell`elenco di nuove definizioni quali quelle di: “rifiuto”” (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l`intenzione o abbia l`obbligo di disfarsi), “rifiuto pericoloso””, “produttore di rifiuti””, “prevenzione”” (misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti ed il contenuto di sostanze pericolose), “riutilizzo””, “gestione””, “stoccaggio””, “deposito temporaneo”” (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni specificatamente previste dal provvedimento).
Viene, altresì, introdotta una norma recante la definizione di sottoprodotto al fine di distinguerla da quella di rifiuto di cui alla disposizione precedente. In particolare, viene definita tale ogni sostanza od oggetto che presenti contemporaneamente determinate caratteristiche specificatamente indicate dalla norma. Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell`Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l`adozione di misure per stabilire ulteriori criteri qualitativi e quantitativi che deve soddisfare una sostanza specifica affinchè sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. Con la medesima norma viene prevista la specificazione delle modalità attraverso le quali un rifiuto cessa di essere tale.
Viene modificata, inoltre, la norma del Codice ambientale relativa alle esclusioni dall`ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV dello stesso, con nuove inclusioni. Al riguardo, vengono, tra l`altro, esclusi: il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto per la bonifica dei siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; i rifiuti risultanti dalla prosperazione, dall`estrazione, dal trattamento, dall`ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
Vengono, altresì, introdotte nuove disposizioni volte a coordinare la normativa con l`entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, vengono previsti in capo al soggetto che si iscrive al sistema sopracitato obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti e vengono disciplinate le modalità di conservazione del registro cronologico e delle schede di movimentazione del sistema. Vengono poi delineate due categorie di soggetti, quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI, tra cui, ad esempio le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti e che producano per effetto di tali attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti, e quelli che possono aderire su base volontaria, tra cui, ad esempio, le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti e quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Al riguardo, viene, comunque, prevista la possibilità con decreto del Ministro dell`Ambiente di estendere l`obbligo di iscrizione a soggetti per i quali, allo stato, sia prevista l`adesione su base volontaria.
Sempre al fine di coordinare la normativa con l`entrata in funzione del SISTRI, viene rivista la disciplina relativa agli obblighi di riutilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche dei rifiuti. In particolare, è previsto che tali registri sono conservati presso ogni impianto di produzione, integrati con i formulari di identificazione o con la copia della scheda del SISTRI, per 5 anni dalla data dell`ultima registrazione. Anche per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è previsto l`obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione.
Viene, inoltre, modificata la norma in materia di Piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo, tra l`altro, particolari forme di pubblicità nell`ambito della procedura di adozione dei suddetti piani e specificando il loro contenuto necessario e facoltativo nonchè i tempi per la loro approvazione.
Vengono, altresì, introdotte diverse sanzioni penali, a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o meno, a carico dei soggetti obbligati che omettono l`iscrizione al SISTRI nonchè sanzioni amministrative a carico, tra l`altro, di chi omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI, del trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI e per il caso di omesso o ritardato pagamento del contributo annuale previsto dalla normativa sul SISTRI.
Nell`ambito delle disposizioni transitorie e finali, viene, infine, prevista l`abrogazione di disposizioni del Dlgs 152/2006, tra cui quella recante la disciplina delle terre e rocce da scavo le quali, pertanto, possono essere escluse, a priori, dall`ambito di applicazione della normativa sui rifiuti o essere qualificate come sottoprodotti ove rispondano ai criteri specificatamente indicati dal provvedimento.
Le Regioni e le Province Autonome hanno formulato sullo Schema alcuni emendamenti contenuti in un apposito documento consegnato in corso di seduta (all.2 all`Atto). Tra questi, in particolare, viene richiesto di chiarire le definizioni di deposito temporaneo e deposito preliminare al fine di adeguarle con quelle contenute nella Direttiva.
Con riferimento alla norma sui piani regionali, viene, inoltre, proposto di prevedere che per l`approvazione dei suddetti piani regionali di gestione dei rifiuti si applichi la procedura di cui al DLgs 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Con riguardo alla norma del Codice ambientale sulla disciplina delle terre e rocce da scavo, viene chiesto che l`abrogazione della stessa, come prevista dallo Schema in oggetto, decorra a partire dalla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall`art. 12, comma 1 dello Schema, sui criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare perchè una sostanza o oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. Ciò in quanto, secondo le Regioni, “la nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state scavate tornerebbe ad essere incerta in quanto emergerebbero le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l`esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato””.
Viene, altresì, proposto di modificare la norma sul controllo della tracciabilità dei rifiuti prevedendo, tra l`altro, che il registro cronologico e le schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti devono essere conservate da parte del soggetto obbligato per almeno 5 anni (anzichè 3 anni) dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e precisando che possono aderire al SISTRI, su base volontaria, anche i Comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all`accoglimento di alcuni emendamenti imprescindibili tra quelli contenuti nel suddetto Atto nonchè all`apertura di un Tavolo di confronto con il Governo.
L`ANCI ha, a sua volta, espresso parere favorevole, integrato da emendamenti contenuti in un documento (all. 3 all`Atto).
Nel corso della seduta il rappresentante del Ministero dell`Ambiente ha fatto presente che le proposte emendative sono state già considerate quasi tutte accoglibili (prospetto all. 1 all`Atto) e di essere favorevole all`apertura di un Tavolo di confronto come richiesto dalle Regioni e dagli enti locali.
La Conferenza ha, pertanto, espresso parere favorevole nei termini indicati dai documenti allegati alla seduta.
Lo Schema dovrà ora ricevere il parere delle Commissioni parlamentari per poi tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Testo del parere
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