Fornite dal Ministero del lavoro importanti indicazioni per l'applicazione dell'art. 7 ter, co. 2 della Legge n. 33/09 in materia di ammortizzatori sociali
Si segnala che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti presentata dall’Ance, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 7ter della L. n. 33/09 che, si ricorda, prevede che le imprese debbano presentare le domande di Cassa integrazione in deroga entro venti giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
In particolare, l’intervento dell’Ance ha consentito di dirimere la questione relativa alla decorrenza del termine di 20 giorni per presentare la domanda dell’ammortizzatore in deroga, che dal dettato normativo sembra non tener conto del fatto che la misura in deroga possa essere utilizzata solo dopo aver usufruito di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
Tale condizione, come noto, può rappresentarsi solo in due distinti momenti, ossia dopo aver presentato una domanda di Cigo successivamente respinta, oppure, nel caso di accoglimento della domanda, dopo aver esaurito tutto il periodo di copertura della Cassa integrazione guadagni ordinaria.
In ambedue i casi, il Ministero del Lavoro, nel condividere le difficoltà delle imprese a rispettare i termini previsti dalla norma di riferimento, ha confermato, con apposita risposta, di cui si allega copia, che il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di Cig in deroga deve intendersi come termine ordinatorio e, per tale motivo, il mancato rispetto non comporta alcun effetto sanzionatorio o decadenza nel caso di inosservanza.
Con riferimento ai due casi prospettati dall’Ance, il dicastero ha comunque fornito due specifici chiarimenti.
Il primo, relativo alla circostanza in cui sia esaurito lo strumento ordinario e senza soluzione di continuità l’impresa voglia accedere all’integrazione in deroga, è stato confermato che, ferma restando la natura ordinatoria, il termine di venti giorni per presentare la richiesta dell’ammortizzatore in deroga decorre dall’inizio del periodo di sospensione nell’ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.
Nell’altro caso, ossia di una domanda di Cigo successivamente respinta, non condividendo la necessità di inviare due distinte e contestuali domande, una per richiedere l’intervento ordinario e l’altra per quello in deroga, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali informalmente ha rilevato che sarà opportuno raggiungere al livello territoriali appositi accordi tra le parti sociali e istituzionali che tengano conto della natura ordinatoria del termine di venti giorni, nonché delle peculiarità delle singole province, al fine di rispettare la ratio della norma in oggetto che è quella di sollecitare le imprese a proporre tempestivamente le domande di cassa integrazione in deroga affinché il procedimento possa esaurirsi rapidamente.
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