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L`AVCP interviene per fare chiarezza sulla disciplina del procedimento di decadenza e sulle possibilità di difesa delle imprese che vogliano evitare la sanzione dell`interdizione perpetua dai pubblici appalti

Archivio, Opere pubbliche

AVCP: comunicato alle SOA n. 61/10

30 Settembre 2010
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Con il comunicato alle SOA n. 61 del 15 settembre 2010 l`Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è intervenuta di nuovo sul problema dei certificati falsi, dopo aver disciplinato il complesso controllo generalizzato dei requisiti di qualificazione (cfr. determinazione n. 6 del 27/10 e comunicato n. 62/10), che le Società Organismi di Attestazione (SOA) devono effettuare con il rilascio dell`attestazione. Nel comunicato n.61/10 l`attenzione è stata focalizzata sul procedimento di decadenza, da svolgersi qualora l`attestato sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento o sia venuto meno il loro possesso (cfr. art 40, commi 3 e 9-ter dell`art. di cui del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
In particolare, il procedimento di decadenza è avviato su iniziativa:
a) dell`Autorità :
1. in esito ai controlli che la stessa effettua nell`ambito della propria attività;
2. in seguito alla verifica di una o più istanze “motivate e documentate”” di altra impresa, di una SOA, di una stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse.
b) della SOA:
1. sulla base della verifica effettuata ogni 6 mesi sul casellario informatico;
2. successivamente a segnalazioni pervenute dall`Autorità;
3. ogni qual volta sia venuta comunque a conoscenza di possibili motivi di avvio della decadenza.
Nel caso sub a) l`Autorità verifica la “fondatezza”” dell`istanza, depositata da terzi, eventualmente svolgendo una propria istruttoria e/o sentendo l`impresa da sottoporre a controllo. La decisione finale sul dare seguito all`istanza perviene entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa.
L`esito dell`istruttoria da parte dell`Avcp:
– comporta la richiesta di avvio del procedimento di decadenza per la SOA o l`archiviazione dell`istanza;
– può portare ad una riduzione a dieci giorni dei termini previsti per dichiarare, da parte della SOA, la decadenza dell`attestazione di qualificazione, nel caso in cui risulti già accertato “inequivocabilmente”” l`esistenza dei requisiti non veritieri (in tal caso viene meno l`istruttoria della SOA e la possibilità di reclamo avverso la pronuncia di quest`ultima);
– non pregiudica l`esito dell`eventuale e successivo procedimento per l`accertamento dell`imputabilità soggettiva del falso all`impresa, così come disciplinato con la determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, relativa al procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell`impresa cui sia stata dichiarata decaduta l`attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni.
Dalla notizia di falso fino alla conclusione del procedimento, la stessa Autorità, al fine di tutelare la regolarità dello svolgimento degli appalti pubblici, può sospendere l`attestazione di qualificazione sottoposta a verifica. La sospensione dell`Attestato, non comporta il venir meno della qualificazione, ma impedisce all`impresa di partecipare alle gare di appalto.
Nel caso sub b) la SOA comunica l`avvio del procedimento all`impresa interessata, all`Autorità ed agli eventuali controinteressati e conclude lo stesso nei successivi 60 giorni (inclusi i 30 giorni di sospensione per eventuali integrazioni probatorie) con un provvedimento motivato. Qualora il procedimento si concluda con una decadenza, la SOA segnala l`eventuale falso alla competente Procura della Repubblica ed invia all`Autorità una relazione volta a spiegare, se del caso, la motivazione del rilascio di un Attestato basato su un documento poi accertato come non veritiero.
Ai fini di una riduzione dei termini, è previsto un procedimento per “direttissima””, che comporta un dimezzamento di tutti i termini sopra indicati, qualora:
– l`istanza di avvio del procedimento provenga dall`Autorità;
– dai documenti, già in possesso della SOA, emerga un`evidente falsità e/o non corrispondenza nella documentazione presentata dall`impresa.
L`impresa a propria difesa potrà depositare:
– deduzioni e/o memorie in merito all`oggetto della verifica (da far pervenire alla SOA procedente entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento);
– “motivata e documentata istanza”” di giudizio presso l`Autorità, qualora la SOA abbia tenuto una condotta lesiva dei principi indicati dall`art. 12, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (analoga possibilità di rinvio è concessa alla SOA solo su questioni su cui Autorità e Giurisprudenza non si siano mai pronunciate);
– reclamo all`Autorità sul provvedimento finale ai fini di un possibile riesame (entro 30 giorni dall`effettiva conoscenza dello stesso provvedimenti finale).
In merito alle conseguenze della decadenza, si ricorda che, salvo l`ottenimento del nulla osta dell`Avcp (cfr. la citata determinazione n. 3/10), la decadenza dell`attestato comporta l`interdizione a vita alla partecipazione alle gare d`appalto, l`impossibilità di ottenere una nuova attestazione (cfr. art. 38 comma 1, lettera m-bis, D.Lgs. n. 163/06) nonchè la risoluzione dei contratti di appalto in corso con le stazioni appaltanti (cfr. art. 135, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/06).

2300-Comunicato N. 61.pdfApri
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L`AVCP interviene per fare chiarezza sulla disciplina del procedimento di decadenza e sulle possibilità di difesa delle imprese che vogliano evitare la sanzione dell`interdizione perpetua dai pubblici appalti

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AVCP: comunicato alle SOA n. 61/10

30 Settembre 2010
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Con il comunicato alle SOA n. 61 del 15 settembre 2010 l`Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è intervenuta di nuovo sul problema dei certificati falsi, dopo aver disciplinato il complesso controllo generalizzato dei requisiti di qualificazione (cfr. determinazione n. 6 del 27/10 e comunicato n. 62/10), che le Società Organismi di Attestazione (SOA) devono effettuare con il rilascio dell`attestazione. Nel comunicato n.61/10 l`attenzione è stata focalizzata sul procedimento di decadenza, da svolgersi qualora l`attestato sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento o sia venuto meno il loro possesso (cfr. art 40, commi 3 e 9-ter dell`art. di cui del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
In particolare, il procedimento di decadenza è avviato su iniziativa:
a)dell`Autorità :
1.in esito ai controlli che la stessa effettua nell`ambito della propria attività;
2.in seguito alla verifica di una o più istanze “motivate e documentate”” di altra impresa, di una SOA, di una stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse.
b)della SOA:
1.sulla base della verifica effettuata ogni 6 mesi sul casellario informatico;
2.successivamente a segnalazioni pervenute dall`Autorità;
3.ogni qual volta sia venuta comunque a conoscenza di possibili motivi di avvio della decadenza.
Nel caso sub a) l`Autorità verifica la “fondatezza”” dell`istanza, depositata da terzi, eventualmente svolgendo una propria istruttoria e/o sentendo l`impresa da sottoporre a controllo. La decisione finale sul dare seguito all`istanza perviene entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa.
L`esito dell`istruttoria da parte dell`Avcp:
–comporta la richiesta di avvio del procedimento di decadenza per la SOA o l`archiviazione dell`istanza;
–può portare ad una riduzione a dieci giorni dei termini previsti per dichiarare, da parte della SOA, la decadenza dell`attestazione di qualificazione, nel caso in cui risulti già accertato “inequivocabilmente”” l`esistenza dei requisiti non veritieri (in tal caso viene meno l`istruttoria della SOA e la possibilità di reclamo avverso la pronuncia di quest`ultima);
–non pregiudica l`esito dell`eventuale e successivo procedimento per l`accertamento dell`imputabilità soggettiva del falso all`impresa, così come disciplinato con la determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, relativa al procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell`impresa cui sia stata dichiarata decaduta l`attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni.
Dalla notizia di falso fino alla conclusione del procedimento, la stessa Autorità, al fine di tutelare la regolarità dello svolgimento degli appalti pubblici, può sospendere l`attestazione di qualificazione sottoposta a verifica. La sospensione dell`Attestato, non comporta il venir meno della qualificazione, ma impedisce all`impresa di partecipare alle gare di appalto.
Nel caso sub b) la SOA comunica l`avvio del procedimento all`impresa interessata, all`Autorità ed agli eventuali controinteressati e conclude lo stesso nei successivi 60 giorni (inclusi i 30 giorni di sospensione per eventuali integrazioni probatorie) con un provvedimento motivato. Qualora il procedimento si concluda con una decadenza, la SOA segnala l`eventuale falso alla competente Procura della Repubblica ed invia all`Autorità una relazione volta a spiegare, se del caso, la motivazione del rilascio di un Attestato basato su un documento poi accertato come non veritiero.
Ai fini di una riduzione dei termini, è previsto un procedimento per “direttissima””, che comporta un dimezzamento di tutti i termini sopra indicati, qualora:
–l`istanza di avvio del procedimento provenga dall`Autorità;
–dai documenti, già in possesso della SOA, emerga un`evidente falsità e/o non corrispondenza nella documentazione presentata dall`impresa.
L`impresa a propria difesa potrà depositare:
–deduzioni e/o memorie in merito all`oggetto della verifica (da far pervenire alla SOA procedente entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento);
–“motivata e documentata istanza”” di giudizio presso l`Autorità, qualora la SOA abbia tenuto una condotta lesiva dei principi indicati dall`art. 12, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (analoga possibilità di rinvio è concessa alla SOA solo su questioni su cui Autorità e Giurisprudenza non si siano mai pronunciate);
–reclamo all`Autorità sul provvedimento finale ai fini di un possibile riesame (entro 30 giorni dall`effettiva conoscenza dello stesso provvedimenti finale).
In merito alle conseguenze della decadenza, si ricorda che, salvo l`ottenimento del nulla osta dell`Avcp (cfr. la citata determinazione n. 3/10), la decadenza dell`attestato comporta l`interdizione a vita alla partecipazione alle gare d`appalto, l`impossibilità di ottenere una nuova attestazione (cfr. art. 38 comma 1, lettera m-bis, D.Lgs. n. 163/06) nonchè la risoluzione dei contratti di appalto in corso con le stazioni appaltanti (cfr. art. 135, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/06).

4386-Comunicato Avcp N. 61-2010.pdfApri
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