Proroga della Cigo a zero ore in edilizia: gli adempimenti per esperire la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5 della Legge n. 164/75
In riferimento alla risposta ad istanza di interpello n. 26/10 ed al successivo messaggio Inps n. 22320/10, che hanno, rispettivamente, esteso e recepito anche al settore dell’edilizia, le disposizioni normative previste dall’art. 6 della L. n. 164/75 in merito ai periodi di proroga della Cassa Integrazione Ordinaria, si riepilogano, qui di seguito, le principali caratteristiche relative alla procedura di consultazione sindacale che, in base ai nuovi orientamenti ministeriali, costituisce per le imprese edili condizione necessaria per poter accedere ai soli periodi di proroga trimestrali a zero ore di cassa integrazione guadagni ordinaria, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.
L’azienda che intende richiedere l’intervento della proroga a zero ore è tenuta a comunicare preventivamente alle Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU), se presenti, anche per il tramite dell’Associazione territoriale datoriale, ovvero alle Organizzazioni Sindacali territoriali (OO.SS.) più rappresentative operanti nella provincia, le cause, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati dalla sospensione dell’orario di lavoro.
Alla comunicazione inviata dovrà seguire, a richiesta di una delle parti interessate, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura dovrà, comunque, esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
Va evidenziato che il legislatore, relativamente all’art. 5 della L. n. 164/75, di cui si allega copia, parla di consultazione sindacale e non di accordo. Ciò significa che la richiesta di intervento è legittima anche nel caso in cui non si raggiunga un accordo sindacale; l’impresa, pertanto, potrà presentare la richiesta di proroga della Cigo, allegando il relativo verbale.
Al riguardo, si rileva che fonti interne all’Inps hanno preannunciato informalmente l’imminente pubblicazione di un nuovo messaggio in cui sarà confermata la necessità di esperire esclusivamente la fase di consultazione sindacale e non l’accordo, come erroneamente riportato nella nota n. 22320 del 3 settembre scorso.
Per completezza, si ricorda che le imprese dell’edilizia potranno comunque continuare ad applicare le disposizioni di cui al comma 1, art. 1 della L. n. 427/75, relative ai periodi di proroga ad orario ridotto, senza dover esperire la procedura in oggetto.
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