è stato assegnato all`esame alla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”” (
Atto n. 241 – Relatori On.li Linda Lanzillotta del Gruppo parlamentare Misto e Anna Maria Bernini Bovicelli del Gruppo parlamentare PdL) per l`espressione del parere al Governo, da rendersi entro il 7 novembre p.v.
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010, dà attuazione alla legge 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale””) che all`art. 24 conferisce apposita delega al Governo – da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge – per l`emanazione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l`ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale. Si tratta del c.d. “secondo decreto attuativo”” della legge 42/2009 che fa seguito al primo decreto delegato già approvato, recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio”” (Dlgs 85/2010 sul “federalismo demaniale””).
Il Testo, in particolare, definisce l`ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di capitale della Repubblica e, quindi, con alcune peculiarità rispetto alla disciplina dettata uniformemente per tutto il territorio nazionale dal Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali (TUEL). Si tratta, ai sensi dell`art. 24 comma 9 della legge 42/2009, di una disciplina a carattere transitorio, e vale a dire fino all`attuazione della disciplina delle città metropolitane e ferma restando la specificità delle funzioni proprie dell`ente. La legge 42/2009, infatti, conferisce apposita delega al Governo – da esercitarsi entro 36 mesi dall`entrata in vigore della medesima legge – per emanare uno o più decreti legislativi che disciplinino l`istituzione delle città metropolitane, le funzioni fondamentali e le risorse finanziarie ad esse dedicate (art. 23 della legge 42/2009).
Nel decreto delegato viene chiarito che le disposizioni nello stesso contenute costituiscono limite inderogabile per l`autonomia normativa della città di Roma e possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente dalle leggi dello Stato.
Vengono, poi, individuati e disciplinati gli organi di governo di Roma capitale, si tratta dell`Assemblea capitolina, della Giunta capitolina e del Sindaco.
In particolare, l`Assemblea è l`organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è composta dal Sindaco di Roma e da 48 Consiglieri. Ad essa spetta l`approvazione, entro 6 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, dello Statuto di Roma capitale che deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in caso di mancato raggiungimento del quorum vengono richieste due successive approvazioni dell`Assemblea a maggioranza assoluta. Sui contenuti dello statuto viene disposto, tra l`altro, che esso disciplini i municipi di Roma capitale quali organi di decentramento, il cui numero massimo viene fissato in 12, nonchè i casi di decadenza dei consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle relative votazioni dell`Assemblea. è demandata allo Statuto e ai regolamenti dell`Assemblea anche la disciplina dei controlli da porre in essere per garantire che l`esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali sia effettuato nel rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi previsti dalla legge 42/2009, nonchè l`efficacia tutela dei cittadini.
Il Sindaco è il responsabile dell`amministrazione di Roma capitale, nell`ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficio del Governo. Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri all`ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.
La Giuntaè composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori, pari ad un quarto del Consiglieri dell`Assemblea capitolina (quindi 12), nominati dal Sindaco che può revocarli dandone motivata comunicazione all`Assemblea. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti dell`Assemblea fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. Nel caso, invece, di un Consigliere dell`Assemblea capitolina che assuma la carica di assessore, la nomina comporta la sospensione di diritto dall`incarico di Consigliere e la sostituzione dello stesso con un supplente individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione.
Per quanto concerne le funzioni, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo della città, compiendo gli atti che non siano riservati dalla legge ad altri organi.
In merito al rapporto tra gli organi, viene stabilito che il voto contrario dell`Assemblea su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Viene, inoltre, disciplinata la mozione di sfiducia – che deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti del Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione – e che, se approvata (per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell`Assemblea), determina la cessazione della carica del Sindaco, la decadenza della Giunta e lo scioglimento dell`Assemblea con la contestuale nomina di un commissario.
Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, viene, altresì, previsto che il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all`esame ed al voto dell`Assemblea con procedura d`urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento dell`Assemblea.
Con apposita disposizione viene, poi, disciplinato lo status degli amministratori di Roma capitale.
Tra le disposizioni transitorie e finali, viene previsto che fino all`approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell`Assemblea capitolina, di cui sopra, si applichino le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del regolamento del consiglio comunale di Roma in quanto compatibili, ed inoltre, che qualora il Sindaco, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, richieda l`approvazione in via d`urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta possa riformularne il testo. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell`Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento. Infine, fino alla prima elezione dell`Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre il Sindaco.
Lo Schema, su cui si è già espressa la Conferenza Unificata il 29 luglio scorso (si veda, al riguardo, la notizia “Conferenze Istituzionali” dell`8 settembre 2010), dopo l`espressione del parere parlamentare, tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.