La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha reso un parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”” (Atto n. 241 – Relatori Onn. Linda Lanzillotta del Gruppo parlamentare Misto e Anna Maria Bernini Bovicelli del Gruppo parlamentare PdL), emanato in attuazione della legge 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale””), con il quale è stata attuata la delega contenuta nella legge 42/2009 per la parte relativa agli organi di Roma capitale (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco).
Nelle premesse del parere la Commissione ha, innanzitutto, chiarito che la delega prevista nella legge 42/2009 dovrà essere completata con ulteriori provvedimenti volti a specificare le nuove funzioni amministrative di Roma capitale, le risorse da assegnare, i raccordi con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonchè i principi generali per l`attribuzione alla città di un proprio patrimonio.
In particolare, tra le condizioni espresse, la Commissione bicamerale ha richiesto che:
– i municipi di Roma capitale – quali circoscrizioni di decentramento da disciplinarsi con lo Statuto nei limiti stabiliti dalla legge – siano in numero non superiore a 15 (anzichè 12 come previsto nel testo) e che ne sia favorita l`autonomia amministrativa e finanziaria;
– lo statuto debba prevedere strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l`amministrazione di Roma capitale e i cittadini;
– il Sindaco di Roma capitale possa essere udito (anzichè parteciparvi come previsto nel testo) nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all`ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale;
– fino alla prima elezione dell`Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, il numero degli Assessori resti fissato nell`ambito del limite massimo previsto dall`articolo 47, comma 1, ultima parte, del Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), e vale a dire che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il Sindaco e il Presidente della Provincia e comunque non superiore a 12 unità.
Con riferimento alla procedura d`urgenza, introdotta dal provvedimento, per l`approvazione di deliberazioni assembleari, la Commissione Giustizia è intervenuta modificando i presupposti in base ai quali l`Assemblea capitolina – su richiesta del Sindaco – possa procedervi. La procedura, secondo il parere, può essere attivata nei seguenti due casi:
– per il tempestivo adempimento di obblighi di legge (tale requisito è rimasto invariato);
– oppure per evitare che l`omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell`Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell`azione amministrativa (anzichè per la puntale attuazione delle linee programmatiche di mandato).
La Commissione ha, altresì, richiesto la soppressione della seguente disposizione transitoria: “fino all`approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell`Assemblea capitolina, qualora, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l`approvazione in via d`urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformularne il testo. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell`Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento“.
Quanto evidenziato è stato sostanzialmente recepito nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, n. 106 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219.
Per i precedenti si veda la notizia del 15 settembre 201.
Si allega il testo del parere reso dalla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale.
2993-Testo del parere reso dalla Commissione bicamerale.pdfApri