L`istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell`edilizia: è quanto ha chiarito l`ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l`avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta al quesito formulato dalla regione Lombardia.
L`intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all`indomani dell`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale è stato integralmente riscritto l`articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attività – DIA – con la SCIA.
Le perplessità maggiori riguardavano proprio l`applicabilità del nuovo istituto anche al settore dell`edilizia e in particolare:
– i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;
– la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);
– la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.
Sotto tale ultimo profilo, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l`onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell`ente preposto alla tutela del vincolo stesso.
In allegato la nota del Ministero per la semplificazione amministrativa.