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Il Presidente dell`AVCP censura la prassi delle S.A. di riconoscere una preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento

Archivio, Opere pubbliche

Comunicato Presidente AVCP del 20 ottobre 2010

28 Ottobre 2010
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Con comunicato del 20 ottobre 2010, il Presidente dell`Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito (vedi allegato), che i bandi di gara non possono prevedere elementi di localizzazione territoriale.
Le stazioni appaltanti non possono, infatti, inserire clausole di partecipazione o esecuzione (come ad es. la richiesta della sede legale nel territorio o lo svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione dell`offerta), che abbiano l`effetto di:
– escludere determinati operatori dalle gare pubbliche;
– discriminare i singoli concorrenti in sede di valutazione dell`offerta.
Simili clausole, qualora “non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi“ delle imprese, rappresentano una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in qualunque parte del territorio nazionale.

Anche nel caso in cui le clausole in argomento trovino conferma in disposizioni normative regionali, le stazioni appaltanti, rimarca il Presidente, devono comunque rispettare i “principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall`art. 2“ del D.Lgs. 163/06, con particolare riferimento “ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità“ (cfr. anche Corte Cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440).

1158-Comunicato Presidente AVCP 20 ottobre 2010.pdfApri
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Il Presidente dell`AVCP censura la prassi delle S.A. di riconoscere una preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento.

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Comunicato Presidente AVCP del 20 ottobre 2010.

28 Ottobre 2010
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Con comunicato del 20 ottobre 2010, il Presidente dell`Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito (vedi allegato), che i bandi di gara non possono prevedere elementi di localizzazione territoriale.
Le stazioni appaltanti non possono, infatti, inserire clausole di partecipazione o esecuzione (come ad es. la richiesta della sede legale nel territorio o lo svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione dell`offerta), che abbiano l`effetto di:
–escludere determinati operatori dalle gare pubbliche;
–discriminare i singoli concorrenti in sede di valutazione dell`offerta.
Simili clausole, qualora “non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi“ delle imprese, rappresentano una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in qualunque parte del territorio nazionale.

Anche nel caso in cui le clausole in argomento trovino conferma in disposizioni normative regionali, le stazioni appaltanti, rimarca il Presidente, devono comunque rispettare i “principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall`art. 2“ del D.Lgs. 163/06, con particolare riferimento “ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità“ (cfr. anche Corte Cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440).

4382-Comunicato Presidente AVCP 20 ott 2010.pdfApri
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