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"L`Aula ha approvato il collegato lavoro nel testo trasmesso dal Senato. Tra i principali contenuti: delega al Governo in materia di lavori usuranti, riordino dei congedi aspettative e permessi, riapertura dei termini per la riforma degli ammortizzatori sociali, misure contro il lavoro sommerso e risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL lavori usuranti: dalla Camera dei Deputati il via libera definitivo.

21 Ottobre 2010
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”” (DDL 1441 quater-F/C, Relatore l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL), nel testo trasmesso dal Senato.
Principali contenuti:
  • revisione della disciplina dei lavori usuranti (norma di delega);
  • riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute (norma di delega);
  • misure contro il lavoro sommerso. Oltre alle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (escluso il datore di lavoro domestico), prevista, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%. Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione;
  • modifiche alle sanzioni in materia di orario di lavoro, relative, tra l`altro, alle ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell`orario, sul riposo settimanale e sulle ferie annuali retribuite;
  • riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (norma di delega);
  • modifiche alla disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della L.104/92;
  • al fine i garantire un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, estensione al datore di lavoro privato, dal 1° gennaio 2010, del sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia;
  • modifica della disciplina delle controversie sul lavoro. In particolare viene previsto che le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione individuati dall`articolo 76 del D.Lgs 276/2003, che accertano, al momento della sottoscrizione della clausola, l`effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti in relazione al rapporto di lavoro. Viene previsto, altresì, che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro (tali norme sono state modificate a seguito del rinvio alle Camere, dopo l`approvazione definitiva, da parte del Capo dello Stato);
  • modifica della disciplina sull`impugnazione dei licenziamenti (art. 6, L. 604/66). Previsto, in particolare, che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch`essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso;
  • modifiche alle norme in materia di diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, di cui all`art.13 del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
  • proroga (ventiquattro mesi dall`entrata in vigore della legge) di alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare, per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile;
  • modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003, in materia, tra l`altro, di: agenzie per il lavoro, regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione e misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, sulle attività delle agenzie di somministrazione del lavoro;
  • previsione della possibilità di assolvere l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L. 296/2006 tramite i percorsi di apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all`articolo 48 del D.Lgs 276/03;
  • norme sulla regolarizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, di cui sia stata accertata la natura subordinata. Viene disposto, in particolare, che il datore di lavoro che abbia offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007) nonchè, successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbia ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero l`assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
Per i precedenti si vedano le notizie del 16 settembre 2008, del 30 ottobre 2008, del 1° dicembre 2009, del 1° febbraio 2010, del 4 marzo 2010, del 1° aprile 2010, del 30 aprile 2010 e del 4 ottobre 2010.
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