Il Ministero del lavoro ha chiarito che nell'ipotesi di un lavoratore in part-time verticale ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoroprestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva
Il Ministero del lavoro, con una recente nota, ha risposto ad un quesito della DPL di Bolzano volto a conoscere se il calcolo della media delle 8 ore settimanali come limite del lavoro notturno, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, debba effettuarsi con riferimento alla settimana lavorativa teorica prevista dal contratto collettivo oppure ai giorni lavorativi previsti dal contratto individuale a tempo parziale.
Il dicastero ha precisato che nella fattispecie prospettata di un lavoratore in part-time verticale che svolga la sua prestazione su 3 giorni lavorativi invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal CCNL, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full-time.
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