Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si è pronunciato in merito all`individuazione dei requisiti necessari al fine di attribuire ad un consorzio il carattere di stabilità (Sez. V. sentenza del 15/10/2010, n. 7524).
Al riguardo, il Collegio ha chiarito che la norma non prevede espressamente la formale istituzione di un`autonoma struttura d`impresa, nè che la decisione delle imprese consorziate di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un atto a tale scopo redatto (cfr. art. 36, comma I, del d.lgs. n. 163/06, il cd. Codice dei contratti pubblici). è, al contrario, sufficiente che dallo statuto e dall`atto costitutivo emerga la presenza di una dimensione organizzativa compatibile con il modello giuridico-formale costituito.
Riguardo ai requisiti di partecipazione, è legittimo il provvedimento di aggiudicazione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un consorzio che, in sede di partecipazione, abbia indicato, quali sue ausiliarie ai fini dell`esecuzione dei lavori, imprese in possesso di requisiti non corrispondenti a quelli indicati nel bando.
Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, unico soggetto interlocutore dell`Amministrazione appaltante è il Consorzio stesso, che assumerà la veste di parte del contratto e, con essa tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità.
La singola impresa esecutrice dovrà assicurare unicamente la presenza di quei requisiti di esecuzione che attestino una capacità tecnica specifica o idoneità che l`ordinamento riconosce solo ad alcuni soggetti iscritti in albi, elenchi speciali ovvero che conseguano particolari abilitazioni (Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7765).
In merito alle dichiarazioni da rendere in sede di gara, è sempre causa di esclusione la mancata allegazione, nel termine di scadenza fissato dal bando, delle dichiarazioni inerenti i soggetti decaduti dalla carica nel triennio antecedente (cfr. art. 38, I c. del D. Lgs. n. 163 del 2006).
Tale mancanza non può essere sanata ricorrendo all`istituto della regolarizzazione documentale di cui all`art. 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tale rimedio non si applica al caso in cui l`impresa concorrente abbia integralmente omesso la dichiarazione.
Neppure esonera dall`obbligo dichiarativo la circostanza che il soggetto in questione abbia beneficiato dell`eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento degli ottanta anni o che non abbia subito alcun procedimento penale di condanna o, ancor meno rilevante, che nel frattempo sia deceduto.
Il Collegio conclude, infine, ricordando che il possesso della attestazione SOA in capo ad una impresa non impedisce nè sostituisce l`accertamento e la valutazione dei requisiti morali da parte della stazione appaltante.