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Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno espresso sul provvedimento parere favorevole con condizioni ed osservazioni relative, in particolare, alla disciplina sulle terre e rocce da scavo, alle condizioni di adesione al SISTRI, alle modalità di riutilizzo dei rifiuti nonchè al sistema sanzionatorio del SISTRI.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva rifiuti: le osservazioni del Parlamento.

22 Ottobre 2010
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Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno reso un parere favorevole al Governo, con numerose osservazioni e condizioni, sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (Atto 250, Relatori, rispettivamente, l`On. Tommaso Foti ed il Sen. Franco Orsi entrambi del Gruppo parlamentare PdL), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile scorso. Alcuni rilievi mossi dalle Commissioni recepiscono quanto richiesto ed auspicato dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi Ance””, del 29 settembre 2010).
In particolare, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha posto, tra le altre, le seguenti Condizioni:
– integrare l`art. 180-bis del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico ambientale) in materia di riutilizzo di prodotti e rifiuti con la previsione che “con uno o più decreti del Ministero dell`Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo””;
– modificare l`art. 185 del D.Lgs 152/2006 prevedendo che “il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi, nell`ordine, ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter“;
– in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all`art. 188-bis del D.Lgs 152/2006, definire “norme più esplicite al fine di garantire l`attuazione di politiche di green public procurement, anche attraverso l`emanazione dei relativi decreti attuativi””;
– integrare l`art. 188-ter sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con la previsione che, al fine di individuare le imprese e gli enti produttori di rifiuti che hanno facoltà di aderire al SISTRI, “il numero dei dipendenti sia calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell`unità locale dell`ente o dell`impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite””; nonchè prevedere alla medesima norma che “con decreto del Ministro dell`Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l`iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)“ e che “nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall`accertamento della pericolosità dei rifiuti“;
– in materia di registri di carico e scarico di cui all`art. 190 del D.Lgs 152/2006, al fine di ridurre gli oneri delle imprese, prevedere che i suddetti registri siano tenuti presso ogni impianto di produzione “o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione””;
– in materia di trasporto dei rifiuti, considerare “occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l`anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all`anno””;
– integrare l`art. 212 del D.Lgs 152/2006 relativo all`Albo nazionale gestori ambientali con la previsione che “le imprese regolarmente iscritte all`Albo gestori ambientali per le attività di trasporto vengono iscritte d`ufficio al sistema Sistri salvo che non dichiarino di non volersi avvalere di tale possibilita””`;
– rimodulare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme sul SISTRI;
– nell`ambito delle disposizioni transitorie e finali, di cui all`art. 34 dello Schema di decreto legislativo, prevedere che “dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all`art. 184-bis, comma 2, è abrogato l`art. 186“(recante la disciplina delle terre e rocce da scavo).
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha, inoltre, svolto, tra le altre, le seguenti Osservazioni:
– “valuti il Governo l`opportunità di approvare un decreto al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dall`articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell`Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modificazioni – che prevede la possibilità di delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ad associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale – e loro società di servizi – presenti nel CNEL – che alle anzidette organizzazioni possano aggiungersene di ulteriori anche sulla base di criteri che tengano conto della loro rilevanza sul piano della rappresentatività sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Le predette associazioni si aggiungono a quelle presenti nel CNEL“;
– “valuti il Governo l`opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che l`attività di manutenzione e di cantiere sia da ritenersi attività di costruzione ai sensi dell`articolo 185 in materia di esclusioni dall`ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti””;
– al fine di rendere effettive le previsioni introdotte dal provvedimento, “valuti il Governo l`opportunità di inserire, dopo il comma 6 dell`articolo 34 recante disposizioni transitorie e finali, il seguente: Entro un anno dall`entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell`Ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa“.
Nel parere approvato dalla Commissione Ambiente del Senato vengono, sostanzialmente, riproposte condizioni ed osservazioni analoghe a quelle indicate nel parere approvato alla Camera dei Deputati.
Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali”, del 23 agosto 2010, n. 19), tornerà ora al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.
Si veda precedente del 20 settembre 2010.
Si allega il testo del parere reso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati con la relativa errata corrige.

3005-Parere e relativa errata corrige.pdfApri
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