Il prossimo Consiglio dei Ministri, dovrebbe approvare un decreto legge, la cui bozza è stata esaminata nel preconsiglio di martedì 13 ottobre u.s..
La bozza contiene alcune disposizioni interpretative ed altre modificative dell`art. 3 della legge n. 136/2010, allo scopo di chiarine i punti controversi.
è anche prevista una disposizione transitoria secondo la quale l`art. 3 si applica immediatamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 136 ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti stipulati anteriormente alla stessa data ed i relativi subcontratti, dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all`art. 3 entro 180 giorni dall`entrata in vigore della Legge n. 136. Per la stessa scadenza è prevista l`emanazione di un D.P.C.M. per la definizione di ulteriori modalità di attuazione.
Questa soluzione non appare del tutto soddisfacente, perchè l`emanazione del D.P.C.M. di attuazione riveste importanza anche ai fini dell`applicazione della normativa ai contratti stipulati dopo l`entrata in vigore della legge.
Per questo motivo, l`ANCE, assieme a Confindustria ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio una richiesta di modifica del decreto legge, nel senso di sospendere l`applicazione della normativa anche ai nuovi contratti, fino all`emanazione del D.P.C.M. di attuazione.
Le disposizioni interpretative e modificative sono invece apprezzabili, in quanto, pur allargando l`ambito di applicazione, eliminano pericolose ambiguità e forniscono chiarimenti.
Viene, ad esempio, precisato che l`espressione “anche non in via esclusiva”” consente di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse e di far transitare sugli stessi anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche.
Ancora, si prevede che i pagamenti ai dipendenti e quelli relativi alle spese generali possano essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico, purchè idonei a garantirne la tracciabilità e che la reintegrazione delle somme utilizzate per il pagamento di spese estranee alle commesse pubbliche possa essere effettuata anche con strumenti diversi dal bonifico, purchè tracciabili.
Chiarimenti vengono dati anche in merito all`utilizzazione del CUP ed alla possibilità di utilizzare come conto dedicato un conto corrente già esistente.
Restano ancora aperte alcune questioni che dovrebbero trovare soluzione nel decreto legge, come l`equiparazione al bonifico bancario o postale della ricevuta bancaria (Ri.Ba) e la possibilità di effettuare in contanti alcune piccole spese di cantiere, questioni sulle quali l`ANCE ha interessato l`Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio.