L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Riforma dell`accesso alla professione forense”” (
DDL 601/S – Relatore il Sen. Giuseppe Valentino del Gruppo parlamentare PdL), con modifiche al testo licenziato dalla Commissione.
Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell`ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l`altro: l`esercizio dell`attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l`accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, il testo, nel disciplinare l`esercizio della professione di avvocato, riserva a questo ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l`esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene chiarito che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purchè portatrici di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale. Viene, altresì, consentita l`instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività, se svolte nell`esclusivo interesse del datore di lavoro e del soggetto in favore del quale l`opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell`eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell`art. 2359 c.c. .
Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l`altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.
Il disegno di legge è atteso ora al vaglio della Camera.
Per i precedenti si vedano le notizie del 28 ottobre 2010 e del 4 novembre 2010.