è stato assegnato, in sede referente, in prima lettura, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del DL 187/2010 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”” (
DDL 3857/C – Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l`On. Jole Santelli del Gruppo parlamentare Pdl e per la Commissione Giustizia l`On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare PdL).
Il testo, in particolare, contiene disposizioni interpretative e modificative dell`art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari che recepiscono diverse richieste dell`ANCE.
Tra le norme interpretative viene chiarito che la disciplina, di cui al suddetto art. 3, si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010 nonchè ai contratti di subappalto ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti e subcontratti sottoscritti anteriormente a tale data devono essere adeguati alla nuova normativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 136/2010. Le amministrazioni e le imprese, pertanto, avranno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria; fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.
Viene, altresì, chiarito che l`espressione “filiera delle imprese”” va riferita ai subappalti, come definiti dall`art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Viene, poi, modificato l`art. 3, comma 1 del decreto legge n. 136, equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Con riferimento alla risoluzione di diritto del contratto, tale sanzione viene esclusivamente ricollegata al “mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni””.
Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni in materia di sicurezza urbana e, in tale ambito, interviene a modificare l`art. 20 (“Sanzioni amministrative accessorie””) della L. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale””. In particolare, viene prevista, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l`ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Viene, altresì, chiarito che la disposizioni non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrazione.
Per gli approfondimenti sul provvedimento si vedano, in allegato, le notizie del 5 novembre 2010 e del 15 novembre 2010.
3015-Notizie del 5 e 15 novembre 2010.pdfApri