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La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha espresso un parere favorevole con osservazioni e condizioni volte, in particolare, a rivedere il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard. Previsto l`esame parlamentare dei DPCM applicativi, nonchè l`esclusione degli enti siti nelle Regioni speciali.

Archivio, Governo e Parlamento

Fabbisogni standard degli enti locali: osservazioni del Parlamento sul 3° decreto sul Federalismo.

11 Novembre 2010
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La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha reso un parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”” (Atto n. 240 – Relatori On. Antonio Leone del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Marco Stradiotto del Gruppo parlamentare PD), emanato in attuazione della legge 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale””).
In particolare, la Commissione ha posto, tra le altre, le seguenti condizioni:
– prevedere che il Governo, nell`ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica – e previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata – definisca “le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l`obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonchè un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all`articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione””;
– istituire, ai sensi dell`articolo 5 della legge 42/2009, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui riservare il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;
– individuare il 2012 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica;
– sopprimere l`art. 6 sulla “gradualita””` e strutturare la fase transitoria secondo tale modalità e tempistica: “a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all`articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l`entrata a regime nell`arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all`articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l`entrata a regime nell`arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all`articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l`entrata a regime nell`arco del triennio successivo””;
– definire, con maggiore dettaglio, le previsioni recate dall`articolo 3 in tema “di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard“, introducendo, tra l`altro, il riferimento all`esigenza di tenere conto in tale ambito “delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata””, nonchè precisando che “il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 42/2009“;
– introdurre la previsione per cui la Sose S.p.a. può avvalersi della collaborazione dell`Istat per l`assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell`art. 4, lett. a, b, c del provvedimento;
– inserire la disposizione secondo la quale i dati raccolti ed elaborati per la determinazione dei fabbisogni standard confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all`articolo 13 della legge 196/2009, nonchè in quella di cui all`art. 5 della legge 42/2009;
– prevedere che la nota metodologica relativa alla procedura di determinazione dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell`economia e delle finanze;
– introdurre, con riferimento al procedimento di adozione del predetto Schema di DPCM la seguente procedura: “sullo Schema è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo Schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell`espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l`attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo Schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzi gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri””;
– integrare il provvedimento con la previsione che “fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell`ente locale, è acquisita dal bilancio dell`ente locale medesimo””;
– specificare che il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo Schema, su cui è stata sancita l`Intesa in Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata””, dell`8 settembre 2010, n.20), tornerà ora al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.
Per i precedenti si veda la notizia del 5 ottobre 2010.
Si allega il testo del parere reso dalla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale.

3133-Testo del parere reso dalla Commissione bicamerale.pdfApri
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