Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione del rapporto di apprendistato
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 34/2010, ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione del rapporto di apprendistato e all’eventuale proroga del medesimo.
Il dicastero, a conferma di precedenti orientamenti, ribadisce che in carenza di specifiche previsioni contrattuali, deve farsi riferimento al principio di effettività, per cui le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.
Pertanto, il contratto di apprendistato non sarà prorogato nell’ipotesi in cui una specifica disposizione in tal senso sia espressamente prevista dal contratto collettivo o, in carenza di previsione contrattuale, la sospensione sia inferiore al mese.
Qualora, invece, i periodi di assenza siano uguali o superiori al mese, salvo diversa indicazione del contratto collettivo, la valutazione è da effettuarsi anche come sommatoria di brevi periodi.
In tal caso, il rapporto di apprendistato deve considerarsi prorogato, per un periodo di uguale durata, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa.
Se il contratto collettivo nulla dispone al riguardo, dovrà essere valutata, caso per caso, dal datore di lavoro, l’effettiva incidenza dell’assenza sul raggiungimento dell’obiettivo formativo, come individuato dal piano individuale.
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