Il Ministero del lavoro ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, nella parte in cui tale articolo prevede che al provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/90
Con la nota n. 18802/10, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 310 del 5 novembre scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, nella parte in cui tale articolo prevede che al provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/90, comprese, pertanto, quelle relative all’art. 3, comma 1 della medesima legge.
Tale articolo, si ricorda, stabilisce che: “ogni provvedimento amministrativo (..) deve essere motivato (..). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Il dispositivo della sentenza in oggetto evidenzia come l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi sia diretto a realizzare la conoscibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa e, allo stesso tempo, sia radicato negli artt. 97 e 113 della Costituzione in quanto costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, nonché consente al destinatario del provvedimento di far valere la propria tutela giurisdizionale.
In virtù del suddetto giudizio di incostituzionalità e al fine di consentire al destinatario del provvedimento sospensivo il controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso, il Ministero del Lavoro evidenzia l’obbligo per il personale ispettivo di motivare, aggiungendo al verbale di primo accesso il capoverso riportato nell’allegata nota, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento.
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