L'Inail ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità introdotte dal collegato lavoro
Con la nota n. 7198/10 l’Inail, evidenziando che, relativamente al lavoro sommerso, le sanzioni amministrative, come di seguito rappresentate, non trovano applicazione nel caso in cui risulti la volontà del datore di lavoro di non voler occultare il rapporto di lavoro, ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità introdotte dal collegato lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010.
In particolare, l’allegata nota ricorda che, in assenza di almeno un adempimento contributivo, come ad esempio la denuncia telematica EMENS, la maxisanzione da 1.500 euro a 12.000 euro, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, si applica specificatamente nel caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non hanno effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’Impiego.
Il nuovo comma 3 dell’art. 3 della L. n. 73/02, prevede, inoltre, la riduzione della sanzione amministrativa, tra i 1.000 e gli 8.000 euro, più 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti aver svolto dei periodi di lavoro in nero, precedentemente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle sanzioni civili connesse all’evasione contributiva previdenziale e assistenziale, in luogo della precedente sanzione, pari ad euro 3.000, per ciascun lavoratore in nero, si applicheranno le sanzioni civili per evasione, di cui alla L. n. 388/00, maggiorate del 50%.
Con l’entrata in vigore del Collegato lavoro è altresì stata estesa la competenza ad irrogare la maxisanzione a tutti i funzionari di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 124/04, così come modificato dall’art. 33 della L. n. 183/10, impone ai funzionari di vigilanza di consegnare, a conclusione del primo accertamento ispettivo, al datore di lavoro o alla persona da lui designata, un verbale di primo accesso che contenga i dati relativi ai lavoratori presenti sul luogo di lavoro, le eventuali loro dichiarazioni e tutto ciò che possa essere giudicato utile ai fini dell’istruttoria.
L’art. 33 prevede, inoltre, in capo agli ispettori del lavoro, l’obbligo di diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare le inosservanze, materialmente sanabili, entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale unico e che, in caso di ottemperanza alla diffida entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, si è ammessi al pagamento della sanzione minima prevista dalla legge o di un quarto se la sanzione è stabilita in misura fissa.
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