CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”” (DDL 3857/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 6
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Viene previsto che i 180 giorni per adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L 136/2010, i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, anzichè dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Viene, altresì, chiarito che i suddetti contratti, ai sensi dell`art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall`art. 3 della L. 136/2010.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Articolo 7, punto 1, del comma 1 lett. a)
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Con riferimento all`art. 3 comma 1 della L. 136/2010 riguardante i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, viene chiarito che il bonifico bancario o postale può essere sostituito anche da altri strumenti di incasso – oltre che di pagamento, come previsto nel testo originario – idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Articolo 7, punto 3, del comma 1 lett. a)
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Con riferimento all`art. 3 comma 4 della L. 136/2010 riguardante l`eventuale “reintegro”” di conti correnti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, viene chiarito che il bonifico bancario o postale, necessario per il suddetto reintegro, può essere sostituito anche da altri strumenti di incasso – oltre che di pagamento come previsto nel testo originario – idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Art. 7 punto 2, del comma 1 lett. a)
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Viene innalzato da 500 a 1.500 euro il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l`obbligo di documentazione della spesa.
Viene, altresì, chiarito che l`eventuale costituzione di un fondo cassa, cui attingere per le spese giornaliere, deve essere effettuato sempre tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Art. 7 punto 8, del comma 1 lett. a)
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Viene eliminato l`automatismo riguardante la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, con la previsione che il fatto costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Il testo del decreto legge contiene, in particolare, disposizioni interpretative e modificative dell`art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tra le norme interpretative viene chiarito che la disciplina, di cui al suddetto art. 3, si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010 nonchè ai contratti di subappalto ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti e subcontratti sottoscritti anteriormente a tale data devono essere adeguati alla nuova normativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 136/2010. Le amministrazioni e le imprese, pertanto, avranno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria; fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.
Viene, altresì, chiarito che l`espressione “filiera delle imprese”” va riferita ai subappalti, come definiti dall`art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Viene, poi, modificato l`art. 3, comma 1 del decreto legge n. 136, equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Con riferimento alla risoluzione di diritto del contratto, tale sanzione viene esclusivamente ricollegata al “mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni””.
Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni in materia di sicurezza urbana e, in tale ambito, interviene a modificare l`art. 20 (“Sanzioni amministrative accessorie””) della L. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale””. In particolare, viene prevista, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l`ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Viene, altresì, chiarito che la disposizioni non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrazione.
Altre disposizioni riguardano misure: per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, a sostegno dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per l`attuazione delle ordinanze dei sindaci di cui all`art. 54 (“Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale””) del Testo unico degli Enti locali (D.Lgs 267/2000).
Il decreto legge, che scade l`11 gennaio 2011, passa ora all`esame dell`Aula.