Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, sulle misure urgenti in materia di sicurezza. Agli artt. 6 e 7, le disposizioni interpretative e modificative dell`art, 3, legge n. 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie, i cui contenuti sono stati anticipati dall`Ance nella news del 5/11/2010
In merito ai contenuti, si richiama quanto abbiamo anticipato con la news n. 1760 del 5 novembre u.s., sulla base del testo sottoposto all`esame del Consiglio dei Ministri. Vi è, però, una modifica, molto importante, in relazione alla conseguenze della violazione degli obblighi di tracciabilità.
Mentre, infatti, nel testo entrato al Consiglio dei Ministri, qualsiasi violazione di detti obblighi determinava la risoluzione di diritto del contratto, nel testo approvato e pubblicato in Gazzetta, questa grave sanzione civilistica viene ricollegata esclusivamente al “mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni””, cioè alla forma più grave di inadempimento.
Con ciò, evidentemente, il Consiglio dei Ministri ha accolto le istanze di Ance e Confindustria che chiedevano una gradualità delle sanzioni ed il rispetto del principio di proporzionalità.
Il decreto legge è entrato in vigore il 13 novembre u.s. ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
è stato pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2010 il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 concernente misure urgenti in materia di sicurezza Agli artt. 6 e 7, il decreto detta disposizioni interpretative e modificative dell`art, 3, legge n. 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre u.s., è stato pubblicato il decreto legge contenente, fra l`altro, disposizioni interpretative e modificative dell`art. 3 della legge i 3 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (D.L. 12 novembre 2010 n. 187, artt. 6 e 7).
In merito ai contenuti, si richiama quanto abbiamo anticipato con la news n. 1760 del 5 novembre u.s., sulla base del testo sottoposto all`esame del Consiglio dei Ministri. Vi è, però, una modifica, molto importante, in relazione alla conseguenze della violazione degli obblighi di tracciabilità.
Mentre, infatti, nel testo entrato al Consiglio dei Ministri, qualsiasi violazione di detti obblighi determinava la risoluzione di diritto del contratto, nel testo approvato e pubblicato in Gazzetta, questa grave sanzione civilistica viene ricollegata esclusivamente al “mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni””, cioè alla forma più grave di inadempimento.
Con ciò, evidentemente, il Consiglio dei Ministri ha accolto le istanze di Ance e Confindustria che chiedevano una gradualità delle sanzioni ed il rispetto del principio di proporzionalità.
Il decreto legge è entrato in vigore il 13 novembre u.s. ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
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