In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”” (DDL 2479/S) all`attenzione, in seconda lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, l`Associazione è tornata ad evidenziare, come già allaCamera dei Deputati (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi Ance”” del 24 novembre 2010, n. 50) le proprie proposte di modifica alle disposizioni interpretative ed integrative dell`art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nel provvedimento d`urgenza del Governo.
Tra queste, in particolare, si evidenziano:
Filiera delle imprese:
–Viene richiesto di precisare, analogamente a quanto avviene con riguardo ai subappalti, che i subcontratti cui si applica la tracciabilità siano quelli definiti dall`art. 118, comma 11 del Dlgs 163/2006, stipulati direttamente con il contraente principale e strettamente funzionali all`esecuzione di tale contratto.
Indicazione Codici CUP e CIG:
–Viene proposto di chiarire che laddove sia già prevista come obbligatoria l`indicazione del codice unico di progetto (CUP) non occorra riportare sullo strumento di pagamento anche il Codice identificativo di gara (CIG);
–nel caso di appalti di lavori concernenti opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, viene, altresì, richiesto che gli strumenti di pagamento debbano contenere esclusivamente l`indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) e che i pagamenti non specificatamente legati ad una commessa ma relativi all`attività generale dell`azienda non siano soggetti agli obblighi di indicazione dei codici.
Confisca per violazioni in materia di tutela del lavoro:
–Con riferimento alla disposizione, come modificata dalla Camera dei Deputati, che introduce la confisca obbligatoria, anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, nei casi di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro, viene proposto di prevedere che le violazioni da considerare siano, al contempo, gravi e reiterate e che, data l`eccessiva genericità della espressione, siano espressamente indicate in un apposito Decreto ministeriale, da emanarsi nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto in oggetto.
Le proposte dell`ANCE verranno valutate anche in considerazione della possibilità che il provvedimento, a fronte dei tempi stretti di connessione, venga blindato dal Governo.
Si veda precedente del 24 novembre 2010