Nella seduta straordinaria delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 18 novembre scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Atto:
Approfondimenti:
L`articolo 14 del DL 78/2010, convertito, dalla L 122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) prevede, al comma 1, che: “ai fini della tutela dell`unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l`anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l`anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l`anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l`anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone tra l`altro che: “ il comma 302 dell`articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall`anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l`anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonchè dell`adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell`adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi””.
Al riguardo, le Regioni hanno chiesto che le riduzioni delle risorse di cui all`articolo 14, comma 2, siano determinate con le modalità di ripartizione contenute nella nota dell`11 novembre 2010 (allegata all`Atto).
Il Governo ha ritenuto di accogliere detta proposta tenuto conto della condivisione espressa da tutti i Presidenti delle Regioni, ed ha, altresì, assicurato l`attuazione delle riduzioni previste dalla suddetta normativa.
Conferenza Unificata:
Atto:
Approfondimenti:
Il D.Lgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che venga adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il regolamento contenente i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Nel corso della seduta:
– le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Trento hanno espresso parere negativo con le motivazioni contenute in un documento consegnato (Allegato 1 all`Atto);
– le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto hanno espresso parere favorevole;
– l`ANCI e l`UPI si sono espresse subordinando il parere all`accoglimento di alcuni emendamenti (Allegati 2 e 3 all`Atto).
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Atto:
Intesa susedici Schemi d`intesa da sancire in Conferenza Unificata ai fini dell`approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, prodotto dalle infrastrutture di trasposto veicolare, previsti dall`art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (Sancita intesa).
Approfondimenti:
La L. 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevede, all`art. 10 comma 5, che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, hanno l`obbligo – nel caso di superamento dei valori limite pertinenti – di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto, con proprio decreto (del 29 novembre 2000), l`approvazione, d`intesa con la Conferenza, dei piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, nonchè la ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale.
In attuazione di tali disposizioni sono stati predisposti – secondo il nuovo schema-tipo di intesa di cui alla Conferenza del 28 ottobre 2010 – sedici schemi d`intesa riguardanti i seguenti gestori:
Su tali Schemi, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell`ANCI, dell`UPI e dell`UNCEM, unitamente al rappresentante del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio, hanno espresso la loro intesa.
Si veda precedente del 24 novembre 2010.