Con il decreto 7 dicembre 2010 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010) il Ministro dell`economia, ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell`art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2011, sarà pari all`1,5 % in ragione d`anno.
L`art. 1284 del codice civile attribuisce, infatti, al Ministro dell`economia il potere di modificare annualmente il tasso d`interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell`anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d`interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d`inflazione registrato nell`anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l`anno successivo.
Attualmente e fino al 31 dicembre 2010 trova applicazione il decreto 4 dicembre 2009, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il tasso d`interesse legale è fissato all`1 % in ragione d`anno.
Si ricorda che il tasso d`interesse legale può rilevare, tra l`altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.