Le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro, insieme all`accordo europeo sullo stress, costituiscono l`unica metodologia riconosciuta per l`effettuazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
La data di avvio delle attività di valutazione è il 31 dicembre 2010 per cui da quella data il datore di lavoro deve rispettare le indicazioni della Commissione.
è necessario, a decorrere da tale data, integrare il Documento di Valutazione del rischio (DVR) con la programmazione temporale delle attività di valutazione e l`indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.
Si potrebbe sintetizzare, nel DVR, l’attività di programmazione in una tabella di questo tipo:
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Attività
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Tempo
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Programmazione
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Definizione gruppi omogenei
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…… giorni
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Dal …
Al ….
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Rilevazione eventi sentinella
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……..giorni
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Dal …
Al ….
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Rilevazione fattori di contesto
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Ecc, ecc.
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Dal …
Al ….
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Rilevazione fattori di contenuto
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Ecc, ecc.
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Dal …
Al ….
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Riunione con lavoratori e/o RLS/RLST
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Ecc, ecc.
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Dal …
Al ….
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Ecc, ecc.
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Ecc, ecc.
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Al momento, in mancanza di altra documentazione, il documento ISPESL “La valutazione dello stress lavoro correlato – proposta metodologica”” ed il file Excel elaborato da ISPESL e SP
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEppaWtnRVMxdDBMYVZXTzQzVnZ6ZXc6MQ previa registrazione, rappresentano un utile e semplice riferimento da seguire per l`effettuazione della prima fase di valutazione, quella preliminare.ISAL di Verona, scaricabile dal sitoDalla lettura dei documenti suddetti si evince chiaramente che la loro elaborazione è precedente l`entrata in vigore della lettera circolare della Commissione Consultiva permanente, pertanto alcuni aspetti non risultano pienamente condivisibili dal momento che non sono perfettamente aderenti alla indicazioni metodologiche ufficiali.
Si riportano di seguito alcuni aspetti di cui tener conto nello svolgimento della valutazione preliminare secondo il modello ISPESL:
–la valutazione preliminare, qualora faccia emergere elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, è sempre seguita da una successiva pianificazione e adozione di opportuni interventi correttivi. Solo qualora questi si dimostrassero inefficaci, il datore di lavoro dovrebbe procedere con la valutazione approfondita;
–la lettera circolare prevede che vengano ascoltati i lavoratori (anche un campione rappresentativo) e/o RLS/RLST anche in fase preliminare, in merito ai fattori di contesto e di contenuto;
–l`elenco dei fattori di contesto e contenuto deve senza dubbio essere adattata alla realtà aziendale;
–la metodologia ISPESL è in contrasto con le indicazioni della Commissione per ciò che concerne la valutazione per le imprese fino a 10 dipendenti. Infatti la metodologia della Commissione prevede che anche nelle piccole imprese venga effettuata la valutazione preliminare analizzando tutte le tre classi di indicatori, sentendo i lavoratori e/o RLS/RLST in riferimento ai fattori di contesto e di contenuto.
Riteniamo inoltre opportuno ribadire che, anche nel caso di imprese fino a 10 dipendenti, è consigliabile dare evidenza della valutazione del rischio stress lavoro correlato all`interno dell`autocertificazione. La scelta delle modalità di effettuazione rimane in capo al datore di lavoro che comunque deve sentire i lavoratori e/o RLS/RLST nell`ambito ad esempio di riunioni aziendali. In tale circostanza si potrebbe ad esempio utilizzare il file Excel come supporto per l`analisi dei fattori di contesto e contenuto e redigere un apposito verbale.
Ci riserviamo di tornare sull`argomento per fornire informazioni più dettagliate.