Foriniti dall'Inps alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni previste per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità
Con l’allegato messaggio n. 32661/10, l’Inps , in riferimento alla portata normativa dell’art. 8, co. 2 della L. n. 223/91, ha fornito alcune indicazione in merito alle agevolazioni previste per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
La citata norma, come noto, stabilisce che i lavoratori in mobilità possano essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, con la conseguente applicazione, per il corrispondente periodo, dell’agevolazione contributiva.
In droga alle norme che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato, l’Inps ha ricordato che la durata dei contratti a termine per i lavoratori in mobilità può essere prolungata oltre il massimo stabilito dall’art. 8 della L n. 223/91 se nella motivazione viene riportata una delle cause previste dal D.Lgs. n. 368/01, ossia per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
In tale circostanza, però, pur potendosi prevedere una durata del rapporto di lavoro anche superiore ai 12 mesi, l’agevolazione contributiva potrà essere riconosciuta soltanto per un periodo massimo di un anno.
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