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Fornite dall'Inps le indicazioni operative per l'applicazione dello sconto dell'11,50% relativo all'anno 2010

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

20 Gennaio 2011
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Con la circolare n. 7/11, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell’11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall’art. 1 co. 51 della L. n. 247/07.

Con riferimento al solo anno 2010, il Decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2010, ha confermato che la misura della riduzione è pari all`11,50%.

Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2010.

Tra le caratteristiche principali del beneficio, è altresì opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.

L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non può essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%, al riguardo si veda la New Ance n. 2074/08.

La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali è possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.

Con l’entrata in vigore dell’art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novità che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonché il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.

Al fine di dimostrare l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inps competente territorialmente l’allegato modello di autodichiarazione di responsabilità.

Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall’Istituto.

Relativamente alle modalità operative, si segnala che, con riferimento al solo anno 2010, i datori di lavoro determineranno l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2010 e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell’elemento “SommaACredito” con “CausaleACredito” L207.

La nota conferma infine che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto.

1597-Nota Inps n. 7.pdfApri
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