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DL n. 228/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (DDL 2537/S) - DL n. 225/2010 su proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria (DDL 2518/S).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 7/S della settimana dal 14 febbraio al 18 febbraio 2011

21 Febbraio 2011
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010 recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”” (DDL 2537/S).
L`Aula ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 3/2011 e 4/2011.
Il provvedimento contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.
Con particolare riguardo al regime degli interventi viene disposto, tra l`altro, che per le finalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all`impiego di risorse locali sia umane sia materiali. Alle relative attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui all`art. 57, commi 6 e 7 (sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Nella settimana di riferimento il decreto legge, in scadenza il 28 febbraio 2011, è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 su “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”” (DDL 2518/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.
Il maxi-emendamento recepisce con alcune integrazioni le modifiche introdotte dalle Commissioni referenti. Tra le disposizioni si segnalano le seguenti:
· Viene prorogato di tre anni il termine di cinque anni dalla stipula dell`atto per il completamento dell`intervento, previsto quale condizione per l`applicazione dell`imposta di registro all`1% per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all`attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (art.1, comma 25, L.344/2007 – finanziaria 2008). Nella disposizione viene altresì precisato che il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.
· Viene chiarito che fino all`individuazione del relativo provvedimento, per città metropolitane, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011, si intendono i Comuni capoluogo di regione individuati dagli art. 23 e 24 della L. 42/2009 (Federalismo fiscale) con almeno 250.000 abitanti.
· Con riferimento alle disposizioni del provvedimento che disciplinano la “procedura”” per il differimento delle “proroghe non onerose””, viene introdotto il parere favorevole della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Viene, altresì, precisato che i pareri vanno resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli Schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che decorso il termine possono essere comunque adottati.
· Viene prorogata al 31 dicembre 2011 l`applicazione della disposizione di cui all`art. 6 della L. 604/1966, come modificata dall`art. 32 della L. 183/2010 (c.d. “collegato lavoro””), e relativa al termine di 60 giorni per l`impugnazione del licenziamento.
· Viene prorogata l`attività del commissario liquidatore per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006`, di cui all`art. 3, comma 25 della L. 244/2007. Conseguentemente la medesima disposizione viene eliminata dalla Tabella 1 del provvedimento.
· Vengono prorogate, al 31 dicembre 2011, le norme di cui all`art. 44-bis del DL207/2008, convertito dalla L.14/2008, con cui sono attribuiti al Capo dipartimento dell`amministrazione penitenziaria i poteri dei Commissari straordinari previsti dall`art.20 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 (per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale – QSN), al fine di procedere agli investimenti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l`aumento della capienza di quelle esistenti.
· Vengono ulteriormente differiti, al 30 aprile, termini di presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento e regolarizzazione catastale di cui all`art. 19, commi 7, 8 e 9 del DL 78/2010 convertito in L. 12/2010, inizialmente fissati al 31 dicembre 2010, e poi spostati al 31 marzo 2011 (dal testo originario del provvedimento).
· Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 103 della L.220/2010 (legge di stabilità 2011) secondo cui sono escluse dai saldi ai fini del Patto di stabilità interno le risorse e le spese relative all`Expò Milano 2015, si applicano oltrechè al Comune anche alla provincia di Milano.
· La previsione di cui all`art. 2, c. 8 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) secondo cui i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia) possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, viene estesa fino al 2012, anzichè al 2010 come previsto nel testo del decreto legge emanato dal Governo.
· Viene previsto che gli enti di previdenza pubblici, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi del DL 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, possono, a determinate condizioni, proseguire l`attuazione dei piani di investimento deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti.
· Vengono prorogati al 31 dicembre 2011 gli interventi di programmazione negoziata di cui all`art. 1, comma 862, della L. 296/2006. Apposita disciplina viene dettata per consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell`ammortamento dei mutui.
· Viene differita di un anno, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine – previsto dall`art. 1 del DL 158/2008 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito dalla L. 199/2008 – per l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione.
· Vengono dettate modifiche alle norme della L.220/2010 (legge finanziaria 2011) in materia di patto di stabilità ed, in particolare, in relazione alle disposizioni con cui si prevede, dall`anno 2011, che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (commi 138 e 139 della L.220/2010), vengono dettate norme di applicazione. Al riguardo, si dispone, tra l`altro, che gli enti locali dichiarano all`ANCI e all`UPI alle Regioni e Province autonome entro il 15 settembre di ogni anno l`entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell`anno. Entro il successivo 31 ottobre regioni e province autonome comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Con altra modifica si prevede che le regioni che, dal 2011, abbiano superato gli obiettivi del patto di stabilità interno, conseguentemente alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell`Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009 (comma 148, L.220/201), si considerano adempienti al patto, a tutti gli effetti, se, nell`anno successivo, ottemperano alle seguenti prescrizioni: impegnare le spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura non superiore all`importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell`ultimo triennio; non ricorrere all`indebitamento per gli investimenti, non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Con altra norma viene disposto che i piani di stabilizzazione finanziaria relativi alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all`esercizio finanziario 2009di cui all`art.14, comma 22 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, devono essere completati entro il 30 giugno 2011 e l`attuazione degli atti indicati nei piani stessi deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.
· Vengono dettate disposizioni per la copertura dei costi dell`intero ciclo di gestione dei rifiuti, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed in deroga alle norme sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi. Prevista anche la possibilità di attingere alle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.
Con altra disposizione vengono introdotte modifiche alla legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (L.225/92), relative, in particolare, all`emanazione delle ordinanze. Al riguardo viene previsto l`inoltro, da parte delle ragionerie territoriali, dei rendiconti riguardanti gli interventi portati a termine dai Commissari delegati, oltrechè alla Presidenza del Consiglio ed all`ISTAT anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Con altra norma vengono inseriti tra gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione di civile del Presidente del Consiglio dei Ministri e vengono stabiliti dei termini più celeri per questo tipo di controllo (7 giorni).
Viene, infine, disposto l`obbligo, per i funzionari e i commissari delegati di rendicontare la propria attività secondo le modalità previste dall`art.5, comma 5-bis della L.225/92 sopra citata. I rendiconti sono trasmessi all`Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell`economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all`ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
· Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la sospensione dei termini per l`esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi in Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Apposita disciplina viene dettata riguardo al differimento del procedimento di demolizione nel caso di violazione di vincoli paesaggistici.
· Viene autorizzata la sottoscrizione, da parte dei competenti Ministeri con le Regioni sottoposte ai piani di rientro, ai sensi dell`art. 1, comma 180 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), di accordi di programma per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle Regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. Tali accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi risultino coerenti con la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle Regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l`accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 28 febbraio 2008 per la definizione delle modalità e procedure per l`attivazione dei programmi investimenti in sanità.
· Viene assicurata la prosecuzione delle attività di cui all`art. 2, comma 586, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), volte alla realizzazione di un Polo finanziario e giudiziario a Bolzano, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali. Lo Stato viene autorizzato, per il 2011, a sottoscrivere fino a 1 milioni di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare, di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.
· Altre disposizioni riguardano, infine, disposizioni concernenti il sistema bancario; il regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento e la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari.
Testo del maxi-emendamento del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente e i contenuti del provvedimento si veda la Sintesi n. 6/2011.

Il decreto legge, che scade il 27 febbraio 2011, è passato alla lettura della Camera dei Deputati dove, nella settimana di riferimento, è stato esaminato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010 recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”” (DDL 2537/S).
Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato, in via definitiva, dall`Aula.
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