Distacco: non costituisce requisito indispensabile, il luogo dello svolgimento dell'attività da parte del lavoratore distaccato
La dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi statisticamente più ricorrente, non può costituire elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Questo il principio contenuto nell’allegata nota n. 1 del 2 febbraio scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha risposto all’interpello formulato dalla CNA in merito alla legittimità dell’utilizzo dell’istituto del distacco nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Nel giungere a tale ultimo principio, il dicastero ricorda che gli elementi caratterizzanti del distacco sono:
• l’interesse del distaccante;
• la temporaneità del distacco;
• lo svolgimento di una determinata attività lavorativa;
ai quali si aggiunge, nell’edilizia, ex art. 96 del ccnl, il consenso del lavoratore.
Accertata l’esistenza di tali requisiti, il luogo dello svolgimento dell’attività da parte del lavoratore distaccato, pertanto, non costituisce requisito indispensabile.
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