Forniti dall'Inps i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale , mobilità e disoccupazione relativi al 2011
L’Inps, con l’allegata circolare n. 25/11, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2011 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, della L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per effetto dell’art. 2, co. 150, della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a partire dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura percentuale sopra indicata.
Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall’art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate :
– euro 906,80 853,84
– euro 1.089,89 1.026,24
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84%, siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:
– euro 1.088,16 1.024,61
– euro 1.307,87 1.231,49
L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in euro 1.961,80.
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 11 commi 2 e 3 della L. n. 223/91, nonché all’art. 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l’anno 2011, trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84% i seguenti importi:
– euro 906,80 853,84
– euro 1.089,89 1.026,24
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno, viene corrisposto l’importo di euro 592,89, ovvero 558,27 euro al netto della riduzione del 5,84%.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l’anno 2011, sono pari ad euro 906,80 e ad euro 1.089,89, mentre i massimali relativi all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti sono pari ad euro 892,96 ed euro 1.073,25.
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