L'Agenzia delle Entrate, con il Minsitero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività
L’Agenzia delle Entrate, in concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio scorso, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
L’agevolazione, nel 2011, è prevista dal D.L. n. 78/2010 che ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore di lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.
Rispetto alle disposizioni precedenti che hanno introdotto la detassazione per gli anni passati, l’attuale proroga ha ristretto l’ambito di applicazione alle somme erogate in attuazione di quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Sono pertanto stati esclusi dall’ambito di operatività i contratti collettivi nazionali o gli accordi individuali.
Non essendo stata prevista dal predetto decreto legge la misura dell’imposta sostitutiva, e rinviando ad una decisione governativa, sentite le parti sociali, è stata la legge di stabilità per il 2011 che, nel modificare il D.L. n. 185/2008, nel quale era prevista la misura del 10% della detassazione per l’anno 2009, ha stabilito che la disciplina agevolata si applichi ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro, nel cui limite devono essere ricomprese anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10% entro il limite massimo di 6000 euro. La misura dell’agevolazione, pertanto, quale proroga di quanto stabilito nel predetto D.L. n. 185/2008, è quella del 10%.
Nel precisare che la detassazione potrebbe applicarsi anche ai contratti collettivi non formalizzati da un accordo scritto (in ossequio al principio generale di libertà di forma), ai fini della fruizione dell’agevolazione si è precisato che è condizione sufficiente l’attestazione da parte datoriale nel CUD:
a) che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o all’utile dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
b) che le somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
Le somme, come viene precisato dalla circolare congiunta, saranno soggette all’agevolazione anche solo sul presupposto che siano previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello o aziendale, senza necessità che in tali accordi venga specificato che l’erogazione è legata ad incrementi di produttività.
Di seguito gli istituti che possono dare luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa:
• straordinario (forfait o senso stretto); è detassabile tutta la retribuzione riferita allo straordinario;
• lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare;
• lavoro notturno;
• lavoro festivo;
• sono detassabili inoltre eventuali somme corrisposte a titolo di indennità di turno o comunque corrisposte per lavoro prestato in base a un orario articolato su turni, purché correlate a incrementi di produttività, competitività ed efficienza.
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