Le istruzioni operative della CNCE in materia di verifica della Congruità
Si trasmette, per opportuna informativa, la Comunicazione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili n. 448.
In oggetto, la sperimentazione degli indici di congruità.
Si richiama l’attenzione su questo importante passaggio, voluto dalle parti sociali dell’edilizia (Avviso Comune 17/05/2007, Avviso Comune 20 ottobre 2010; art. 108 del ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 18 giugno 2008 ed il più recente allegato 9 al verbale di accordo per il rinnovo del ccnl 19 aprile 2010), quale importante arma di contrasto al lavoro irregolare ed ai fenomeni elusivi della normativa sul lavoro.
La nota della Cnce fornisce le necessarie istruzioni operative che così possono essere riassunte:
1. si tratta di una fase sperimentale che durerà per tutto l’anno 2011;
2. gli indici di congruità sono quelli già previsti dalle norme citate;
3. le imprese saranno tenute a compilare i campi delle denunce mensili relativi ai cantieri in attività e, per ciascuno di essi, delle ore lavorate da ciascun operaio, suddividendole o con il criterio della prevalenza o attraverso una dettagliata ripartizione delle stesse (sulle procedure informatiche si vedano la Comunicazione n. 440 della Cnce e la News Ance n. 1771 del 9/11/2010);
4. per ogni cantiere (sia per lavori pubblici che privati) l’impresa dichiarerà, nella denuncia, l’importo dei lavori e la data presunta di conclusione;
5. per determinare il costo della manodopera afferente ciascun appalto, tenendo presente che la Cassa Edile conosce il solo imponibile contributivo utile ai fini del versamento alla Cassa medesima, si è convenuto che tale imponibile debba essere moltiplicato per il coefficiente 2,5.
La procedura di verifica della congruità della manodopera da parte della Cassa Edile è riferita:
– per gli appalti pubblici, in relazione alle richieste di Durc per liquidazioni finali;
– per i lavori edili privati ( di importo complessivamente superiore ai 70.000 euro), la verifica verrà effettuata nel secondo mese successivo indicato nella denuncia come mese di conclusione dei lavori degli appalti pubblici.
Con riguardo alle relative procedure, il suddetto ente dovrà:
a) tramite lo Sportello Unico Previdenziale (appalti pubblici) o tramite la denuncia mensile (lavori privati), ricavare l’importo complessivo dei lavori;
b) verificare l’eventuale affidamento di lavori in subappalto e loro tipologie nonché gli importi degli stessi;
c) determinare la quota di lavori eseguiti direttamente dall’impresa ed il relativo importo;
d) moltiplicare l’imponibile contributivo ai fini Cassa Edile per il coefficiente 2,5 così da determinare – in via convenzionale – l’importo complessivo del costo della manodopera;
e) calcolare l’incidenza percentuale del costo della manodopera sull’importo dei lavori e confrontarla con l’indice di cui alla tabella contenuta nell’Avviso Comune del 28 ottobre 2010, per il settore di attività relativo all’opera in esame;
f) negli appalti pubblici, per ogni SAL, la Cassa Edile dovrà poi segnalare in una apposita voce la percentuale di incidenza di costo della manodopera fino a quel momento raggiunta;
g) in caso di incongruità, richiedere spiegazioni all’impresa (che potrà essere assistita dalla propria Associazione territoriale);
h) a conclusione della procedura, trasmettere le necessarie informazioni alla Cnce (Servizio di monitoraggio sulla congruità).
Durante la fase sperimentale, l’eventuale mancata congruità non avrà alcun effetto sui durc ai fini della regolarità. Ulteriori istruzioni saranno rese dalla Cnce alle Casse Edili a seguito di quanto sarà deciso in attuazione dei Protocolli sulle banche dati per la regolarità contributiva (per il ccnl industria v. allegato al citato verbale di accordo 19 aprile 2010).
Nel ribadire che tutta la procedura di verifica sopra sintetizzata ha carattere sperimentale, si fa presente che tutte le Casse Edili possono partecipare a tale importante fase. L’eventuale adesione deve essere comunicata agli uffici della Cnce.
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