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Le Commissioni parlamentari hanno espresso sullo Schema parere favorevole con condizioni e osservazioni relative, tra l`altro, all`entrata in vigore della norma sull`obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici dopo 180 giorni dalla pubblicazione del testo ed ai requisiti dei soggetti chiamati a rilasciare la certificazione ene

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sull`energia: le osservazioni

17 Febbraio 2011
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Le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttivedella Camera dei Deputati e la Commissione Industria del Senato, hanno reso un parere favorevole al Governo, con numerose osservazioni e condizioni, sullo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/Ce”” (Atto 302, Relatori, rispettivamente, gli On. Guido Dussin – LNP – e Luigi Lazzari -PdL- ed al Senato, la Sen. Simona Vicari -PdL), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre scorso. Alcuni rilievi mossi dalle Commissioni recepiscono quanto richiesto ed auspicato dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi Ance”” del 3 febbraio 2011).
In particolare, le Commissioni della Camera dei Deputati hanno posto, nel parere approvato, quale Condizione, tra le altre:
– integrare l`art. 9 del provvedimento in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti prevedendo che gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali siano aggiornati decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto in Gazzetta Ufficiale.
e, tra le Osservazioni:
– all`articolo 39 sull`entrata in vigore del provvedimento, “valuti il Governo l`opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L`articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare»;
– “valuti il Governo l`opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi””;
– “con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l`opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l`autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010“;
– “valuti il Governo l`opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti“;
– “valuti il Governo l`opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un`attenta tutela dei beni paesaggistici””.
La Commissione del Senato, nel parere approvato, ha posto, tra le altre, le seguenti Condizioni:
– con riferimento all`articolo 5 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, “valuti il Governo l`introduzione di una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti””;
– con riferimento all`art. 8, in materia di requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell`accesso agli incentivi nazionali, “si segnala la necessità di escludere dall`applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell`articolo 8 i terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonchè le aree del demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all`utilizzo prioritario dei terreni di cui sopra, il Governo può individuare delle procedure semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al project financing“;
– sempre con riferimento all`art. 8, “si valuti l`opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l`utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio””.
e, tra le Osservazioni:
– integrare l`articolo 11 del provvedimento, in materia di certificazione energetica degli edifici, prevedendo che “l`attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici””, è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell`Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo””;
– all`art. 25 in materia di regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, “si introducano forme di incentivazione per la promozione dell`efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell`efficienza energetica, nonchè campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti””;
– “in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di individuare nell`ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli obiettivi da raggiungere annualmente, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie””;
– “per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o nell`ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell`impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento””.
Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali” del 3 febbraio 2011), tornerà ora al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.
Si veda precedente del 23 dicembre 2010.
Si allega il testo dei pareri resi dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttivedella Camera dei Deputati e dalla Commissione Industria del Senato.

2604-Parere reso dalla Commissione del Senato.pdfApri

2604-Parere reso dalle Commissioni riunite della Camera.pdfApri
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