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DDL sullo statuto delle imprese (DDL 2754/C ed abb.) - DDL su misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (DDL 54/C ed abb.) - DDL sulle norme per la disciplina dell`accesso all`attività imprenditoriale nel settore dell`edilizia"" (DDL 60/C ed abb.).

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Sintesi parlamentare n. 10/C della settimana dal 7 marzo all`11 marzo 2011

14 Marzo 2011
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2754/C ed abb.).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il disegno di legge prevede, tra le proprie finalità, che i principi contenuti nel testo hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act (SBA) e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell`Unione europea in materia di corretta applicazione del medesimo.
Nel testo viene previsto, tra l`altro, che:
– ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni. Vengono riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese, le associazioni rappresentate nel sistema delle Camere di Commercio, ovvero rappresentate nel CNEL;
– le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di commercio o nel CNEL sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. Le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi di interessi diffusi, definiti come interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, ovvero interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti;
– lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l`aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l`esercizio di ciascuna tipologia di attività d`impresa;
– lepubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini previsti nel D.Lgs 231/2002 per la decorrenza degli interessi moratori (ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento se questo è indicato nel contratto) ed è nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione dei contratti qualora una delle parti sia la pubblica amministrazione;
– il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 231/2002 suddetto. Tra i criteri direttivi individuati: contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub committenti, in particolare nel caso di micro, piccole e medie imprese; previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato riconoscimento dei costi di recupero; previsione della possibilità che l`Autorità garante della concorrenza e del mercato proceda ad indagini ed intervenga in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni;
– in materia di appalti pubblici, nel rispetto della normativa europea, al fine di favorire l`accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
· suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall`art.29 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), gli appalti in lotti, e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
· semplificare l`accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;
· semplificare l`accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante, tra l`altro, modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonchè delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;
· definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro, piccole e medie imprese;
– le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l`attestazione dei requisiti di idoneità. Le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal D.Lgs163/2006.
la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all`impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs 163 suddetto. Nel caso in cui l`impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla L.246/2005 nonchè la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni;
– le prefetture predispongono elenchidi imprese e fornitori contenenti l`adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi;
– lo Stato garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l`accesso agli stessi attraverso forme di aggregazione fra le imprese interessate, privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni. Inoltre favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante, tra l`altro, l`attribuzione di appositi poteri di verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato relativi ai comportamenti degli istituti di credito verso le imprese e sostiene la promozione delle micro e piccole imprese nei mercati nazionali ed internazionali;
– presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo;
– viene istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da dieci deputati e dieci senatori, che valuta l`attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi all e micro, piccole e medie imprese, riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull`eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell`Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, “Small Business Act“e alla relativa risoluzione del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell`ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese;
– viene adottata una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI). Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI, volto a definire gli interventi in materia per l`anno successivo. Per l`acquisizione di osservazioni e proposte sul provvedimento viene prevista la convocazione del tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonchè dei comuni compresi nelle aree naturali protette”” (DDL 54/C ed abb.)
Le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il disegno di legge è volto a promuovere i piccoli comuni secondo le seguenti finalità:sostenerne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale; garantire l`equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento; tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; favorire l`adozione di misure in favore dei cittadini ivi residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare anche l`afflusso turistico.
Apposita disposizione definisce l`ambito di applicazione del provvedimento che comprende alcune tipologie di comuni (espressamente elencate) con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; rinviando ad un successivo DPCM, previa intesa in Conferenza unificata e parere parlamentare, la definizione dell`elenco dei comuni, che dovrà essere aggiornato ogni 3 anni.
Per quanto concerne i contenuti delle misure a favore dei suddetti piccoli comuni, il DDL prevede, in particolare, che:
– non si applicano a tali comuni alcune disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici (art. 128, commi 3, 5, 6, 7, 9 secondo periodo e 11 di cui al Dlgs 163/2006; art. 11, 13 e 14 del DPR 554/1999 e art. 11 e 13 del regolamento di cui al DPR 207/2010);
– tali comuni possono acquisire al valore economico – definito dai competenti uffici dell`Agenzia del territorio – alcuni beni immobili (stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della Società ANAS) al fine di destinarli, tra l`altro, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio;
– i piani paesaggistici, di cui all`art. 135 comma 4 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, definiscano apposite prescrizioni e previsioni ordinate anche con riferimento ai comuni con popolazioni inferiore pari o inferiore a 5000 abitanti;
– tali comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale;
– le Autorità d`ambito territoriale (ATO) possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi;
– l`adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato sia facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 (anzichè 1.000) abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane;
– l`istituzione di un Fondo per l`incentivazione della residenza nei piccoli comuni le cui risorse sono destinate, tra l`altro, ai seguenti interventi: contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all`acquisto o al possesso di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche in tali comuni; incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo in tali comuni; misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
– l`istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni,con dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l`anno 2012, destinato al finanziamento di interventi finalizzati a: tutelare l`ambiente ed i beni culturali; disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; promuovere lo sviluppo economico e sociale; incentivare l`insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.
Al riguardo viene prevista l`adozione di un apposito decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, per individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell`assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Norme per la disciplina dell`accesso all`attività imprenditoriale nel settore dell`edilizia”” (DDL 60/C ed abb.).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il provvedimento individua, nell`ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni di cui all`art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali di disciplina per l`accesso all`attività di costruttore edile; attività che rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell`art. 41 della Costituzione.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare le seguenti:
– vengono individuate le attività a cui si applicano le disposizioni del provvedimento. Si tratta, in particolare delle seguenti:
a) interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d`ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonchè lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all`art. 5 del Dlgs 163/2006.
Tali attività sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L`impresa può avere come scopo l`esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b) oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b);
– vengono escluse dall`ambito di applicazione del provvedimento le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali ex Dlgs 42/2004 nonchè le attività di cui al DM 37/2008 in materia di attività di installazione di impianti. Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell`edilizia e dell`artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell`edilizia prevista dal provvedimento;
– viene istituita presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la sezione speciale dell`edilizia articolata in due subsezioni, corrispondenti all`esercizio, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere a) e b) sopracitate e delle sole attività di cui alla lettera b). Sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle suddette attività;
– viene subordinato l`esercizio della professione di costruttore edile alla designazione, all`atto dell`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia, del responsabile tecnico la cui qualifica è attribuita ai soggetti specificatamente indicati. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno. Inoltre, è prevista la possibilità che la qualifica di responsabile tecnico e quella di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli artt. 31 e ss. del Dlgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) possono essere ricoperte da un unico soggetto a ciò designato;
– viene, inoltre, subordinato l`esercizio della professione di costruttore edile al possesso di una serie di requisiti di onorabilità, di idoneità professionale e di capacità organizzativa specificatamente indicati. Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, previsto che venga documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d`opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 adeguati in relazione all`attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività di cui alla sopracitata lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro;
– viene previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e d`intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 120 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d`esame e per l`accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell`abilitazione professionale del responsabile tecnico. Le Regioni, entro 60 giorni dall`emanazione del sopracitato decreto provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d`esame nonchè all`accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell`abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
– vengono attribuiti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura una serie di compiti specificatamente individuati;
– viene prevista la possibilità per le Regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all`art. 11, commi 3-bis e 5, del Dlgs 81/2008 in materia di attività promozionali;
– vengono previste disposizioni per assicurare, nel periodo transitorio, alle imprese già operanti nel settore dell`edilizia alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilità di continuare a svolgere la propria attività nonchè alle imprese che avviano l`attività successivamente a tale data la possibilità di iscriversi alla sezione speciale dell`edilizia;
– vengono previste specifiche sanzioni amministrative applicabili nel caso di esercizio delle attività di costruttore edile senza il possesso dei requisiti previsti per l`esercizio della professione di costruttore edile;
– viene, infine, individuato il direttore dei lavori quale soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia,con la previsione di apposite sanzioni in caso di affidamento delle attività di costruttore edile a soggetti non abilitati.

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula (salvo il trasferimento del testo in sede legislativa).

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