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L`Aula ha licenziato il testo unificato delle proposte di legge che disciplina compiutamente ogni aspetto dei rapporti tra Italia e l`Unione europea. Tra le novità, lo ``sdoppiamento"" della legge comunitaria in legge di delegazione europea, riguardante solo norme di delega, e legge europea, contenente disposizioni di attuazione diretta.

Archivio, Governo e Parlamento

Partecipazione dell`Italia alla normativa ed alle politiche dell`UE: varo della Camera dei Deputati.

25 Marzo 2011
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge su “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia alla formazione e all`attuazione della normativa e delle politiche dell`Unione europea”” (DDL 2854/C ed abb.), che rappresenta la nuova legge di sistema dei rapporti tra Italia e UE, abrogando la precedente legge in materia (L.11/2005, c.d. “legge Buttiglione””), pur confermandone numerose disposizioni.
Tra le novità, in particolare, viene previsto:
– nuovo ruolo dei Parlamenti, chiamati a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarieta` (nelle materie in cui non dispone di competenza esclusiva l`Unione interviene solo nella misura in cui gli obiettivi prefissati dai Trattati non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri) nell`attività legislativa dell`Unione europea. Al riguardo viene disposto, in particolare;
– presentazione da parte dell`Esecutivo alla Corte di Giustizia europea dei ricorsi deliberati dalla Camera dei Deputati e dal Senato avverso un atto legislativo dell`Unione europea per violazione del principio di sussidiarieta`;
– “sdoppiamentò` della legge comunitaria annuale in due distinte leggi: la legge di delegazione europea e la legge europea. La prima, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, recherà esclusivamente deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro (legge di delegazione), la seconda, eventuale, recherà disposizioni di attuazione diretta (legge europea). In particolare, i contenuti della legge di delegazione rispecchiano sostanzialmente quelli dell`attuale legge comunitaria e riguardano disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per: recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro; recepimento in via regolamentare delle direttive, disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell`Unione europea; attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, emanazione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell`Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome, nonchè disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l`applicazione di atti dell`Unione europea nelle materie di competenza concorrente di cui all`art.117, terzo comma, Cost. e norme che, nell`ambito del conferimento delle deleghe legislative citate autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l`armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. La legge europea conterrà invece: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione all`UE; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d`infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell`Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l`applicazione di atti dell`Unione europea;
disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell`Unione europea; disposizioni emanate nell`esercizio del potere sostitutivo di cui all`articolo 117, quinto comma, della Costituzione in cui si prevede l`intervento dello Stato nel caso di inerzia da parte delle regioni e province autonome nell`attuazione di normative comunitarie di loro competenza.
Riguardo alla legge di delegazione nel testo vengono dettati, altresì, determinate procedure per l`esercizio della delega e principi direttivi (analoghi a quelli già oggi previsti per la legge comunitaria);
– presentazione, in luogo della Relazione sulla partecipazione dell`Italia all`Unione europea che attualmente accompagna le leggi comunitarie annuali, di due distinte relazioni, una programmatica, entro il 31 dicembre di ogni anno, che indichera` priorità ed orientamenti da perseguire nell`anno successivo ed una a consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, che farà il punto sulle azioni svolte nell`anno passato;
– individuazione all`interno delle amministrazioni statali, al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell`Italia alla formazione del diritto dell`Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell`ordinamento interno, di uno o più nuclei europei, che operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio – dipartimento per le politiche europee e ove necessario con altre amministrazioni, assicurando il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali.
Previste, altresì, tra le disposizioni sostanzialmente confermate dalla L.11/2005:
– trasmissione al Parlamento da parte del Presidente Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche europee, contestualmente alla ricezione, di tutti i progetti di atti legislativi dell`UE, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l`indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione;
– possibilità di ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l`esame di un atto europeo, di chiedere al Governo di apporre una riserva di esame parlamentare sullo stesso, per cui l`Esecutivo potrà procedere alle attività di propria competenza per la formazione degli atti dell`UE solo a conclusione dell`esame medesimo (da concludersi comunque entro venti giorni dall`apposizione della riserva). è inoltre prevista la possibilità che il Governo, in casi di particolare rilevanza politica, economica, e sociale degli atti, apponga la riserva d`esame parlamentare di propria iniziativa;
– facoltà delle Camere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo sui progetti e atti europei ed assicurazione da parte del Governo che la posizione rappresentata dall`Italia in sede europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non possa attenersi agli indirizzi stessi, deve riferire tempestivamente agli organi parlamentari, fornendo adeguate motivazioni della posizione assunta;
– illustrazione al Parlamento da parte del Governo, prima delle riunioni del Consiglio europeo, della posizione che intende assumere che tiene conto degli eventuali atti di indirizzo delle stesse. Informazione agli organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, nonchè del consiglio dell`UE, entro quindici giorni dalle stesse;
– la possibilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee di proporre al Consiglio dei Ministri l`adozione dei provvedimenti anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell`Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell`Unione ovvero dell`avvio di procedure d`infrazione nei confronti dell`Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all`anno di riferimento.
– coinvolgimento delle parti sociali e delle categori e produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell`Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente, nonchè le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti europei riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ed a tal fine può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l`esame degli atti dell`Unione europea. Possono essere altresì, organizzate apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato;
Ulteriori norme del testo riguardano, tra l`altro: il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE, ex CIACE) ed il relativo Comitato tecnico permanente; l`informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l`Italia ed il relativo controllo parlamentare; la relazione trimestrale sui flussi finanziari con l`UE; la disciplina delle sessioni europee della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; la partecipazione delle regioni, province autonome ed enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell`UE; il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni od altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell`UE; gli aiuti di Stato.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
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