Siglato dalle parti sociali dell'edilizia l'accordo in tema di detassazione con il quale si precisa che gli accordi sottoscritti al livello territoriale per il recepimento delle voci del Ccnl si riferiscono a tutte le imprese che applichino i relativi contratti collettivi territoriali
Siglato in data odierna dalle parti sociali nazionali dell’edilizia l’accordo quadro con il quale le parti si sono date atto che gli accordi siglati al livello territoriale, in base alla circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio scorso, si riferiscono a tutte le imprese che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.
Come noto, tali accordi recepiscono integralmente le voci della retribuzione, contenute nei contratti collettivi nazionali di settore, che potranno essere oggetto nell’anno 2011 dell’agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività.
A tal proposito si consiglia, in sede di stipula degli accordi, di indicare espressamente, successivamente al raffronto tra il contratto collettivo territoriale e quello nazionale, le voci della retribuzione che da quest’ultimo si intendono recepire, in quanto non contenute già negli accordi territoriali, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’oggetto.
Si suggerisce inoltre che i richiamati accordi territoriali possano prevedere la loro efficacia anche ai dipendenti di datori di lavoro diversi dalle imprese edili quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti degli enti bilaterali, laddove i singoli contratti collettivi nazionali e territoriali siano agli stessi applicati.
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