Il Ministero conferma la legittimità della norma contrattuale dell'edilizia che prevede il rilascio del Durc irregolare sull'ipotesi del superamento dei limiti del part-time
Si trasmette, per opportuna ed immediata informativa, l’interpello della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta ad una richiesta avanzata dall’Ance tendente a conoscere se il superamento del numero massimo di lavoratori part – time, contrattualmente previsto, possa determinare il mancato rilascio del Durc regolare.
Il Ministero, interpretando quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.Lgs n. 61/2000, esaminato l’art. 29 del D.L. n. 244/1995, alla luce della verifica dei disposti della contrattazione collettiva nazionale in edilizia e dopo aver richiamato le argomentazioni espresse sulla materia dagli Istituti Inps e Inail, chiarisce che “l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che “nella retribuzione imponibile (…) rientrano (…) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”.
In proposito, il Dicastero ricorda anche che “ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2010 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti”.
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